Edili, Rinnovato lo sgravio contributivo per il 2023
Dall’Inps il via libera alla riduzione contributiva dell’11,5% per l’annualità 2023 dopo la pubblicazione del decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2023. Domande entro il 15 maggio 2024.
Via libera alla fruizione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia. Le aziende hanno tempo fino al prossimo mese di aprile (invio UniEmens entro il 31 maggio) per applicare lo sgravio dell'11,5% spettante per l'anno 2023. La domanda, mediante il modulo «Rid-Edil», va presentata entro il 15 maggio 2024. A stabilirlo è l'Inps nella circolare n. 13/2024.
La misura
Introdotto dalla legge n. 341/1995 lo sgravio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Il via libera al beneficio per il 2023 è arrivato con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 dicembre 2023. Ne hanno diritto i datori di lavoro del settore industria con codice statistico contributivo (Csc) da 11301 a 11305 e/o nel settore artigianato con Csc da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Le condizioni
L'accesso al beneficio è subordinato ad alcune condizioni, tra cui il rispetto dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. La norma impone ai datori di lavoro, che intendano fruire di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e previdenza, il possesso del Durc, cioè della regolarità contributiva, nonché il rispetto degli altri obblighi di legge e di tutti gli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, è necessario il possesso della fedina penale pulita in materia di sicurezza sul lavoro: l'impresa non deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.
L’Inps spiega che nel 2023 la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Le domande
Le domande vanno inviate esclusivamente in via telematica con il modulo «Rid-Edil» tramite il cassetto previdenziale aziende. L'Inps effettua controlli automatici e, in caso di esito positivo, attribuisce alla posizione contributiva il codice autorizzazione 7N per i periodi da gennaio 2024 (invio UniEmens entro il 28 febbraio 2024) ad Aprile 2024 (invio UniEmens entro il 31 maggio 2024). In ogni caso lo sgravio si riferisce all'intero anno 2023 (da gennaio a dicembre). I datori di lavoro possono inviare le domande fino al 15 maggio 2024 (il facsimile è allegato alla circolare). Si ricorda che in caso di accertamento di non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per l'accesso allo sgravio, l'Inps, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria, procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.
Aziende cessate
In caso di aziende sospese o cessate che devono recuperare lo sgravio per mesi antecedenti la sospensione o cessazione, la domanda va inviata completa di dichiarazione redatta secondo il facsimile allegato alla circolare. L'Inps, dopo verifica, autorizza al recupero che potrà avvenire con la procedura delle regolarizzazioni contributive.
Documenti: Circolare Inps 13/2024