Esodi, Pronti i conguagli per i datori di lavoro
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Introdotte nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti dell’eventuale conguaglio, a debito o a credito, in merito ai costi delle prestazioni di accompagnamento alla pensione.
Aggiornate dall’Inps le modalità per conguagliare, a debito o a credito, verso i datori di lavoro i costi di finanziamento delle prestazioni di accompagnamento alla pensione cofinanziate dallo stato. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2504/2024 in cui spiega che i conguagli saranno resi disponibili all’interno del Portale prestazioni esodo e verrà data notizia al datore di lavoro tramite PEC.
Assegni di accompagnamento
Le operazioni interessano, in primo luogo, gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai fondi di solidarietà del settore bancario, cooperativo e del gruppo FS. La legge n. 232/2016, come noto, ha previsto, per le decorrenze di assegno straordinario nell’anno 2017, una riduzione del contributo dovuto dai datori di lavoro pari all’85 per cento della Naspi teoricamente spettante al lavoratore e della relativa contribuzione figurativa. Il contributo poi è sceso al 50% per le decorrenze negli anni 2018 -2019. La riduzione dura per un massimo di 24 mesi, non comprende la 13^ mensilità, e in ogni caso non può risultare superiore alla durata dell’assegno straordinario. L’Inps ha fornito istruzioni in merito con messaggi nn. 3267/2017 e 4622/2018.
Coinvolti anche i datori di lavoro che hanno fanno ricorso al contratto di espansione per prepensionare la forza lavoro. L’articolo 41, co. 5-bis del dlgs n. 148/2015 riconosce, infatti, una riduzione del contributo di finanziamento dell’indennità mensile, cioè l’assegno di accompagnamento alla pensione della durata massima di 5 anni, pari all’importo equivalente della Naspi che sarebbe spettata al lavoratore.
Conguagli
L’Inps ha reso disponibile per i datori di lavoro l’eventuale conguaglio tra la riduzione applicata originariamente, al momento di accesso alla prestazione, e quella effettivamente spettante sulla base della Naspi teoricamente spettante al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il conguaglio è pubblicato nel “Portale Prestazioni Esodo” > “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” e verrà data apposita comunicazione al datore di lavoro tramite PEC. Dal mese successivo alla pubblicazione del conguaglio tale importo sarà esigibile nel “Portale Prestazioni Esodo”.
Il conguaglio, spiega l’Inps, verrà effettuato sulla prima provvista mensile utile mediante variazione in aumento (in caso di conguaglio a debito per il datore di lavoro) o in diminuzione (in caso di conguaglio a credito per il datore di lavoro) della stessa provvista. Qualora il conguaglio sia a credito per il datore di lavoro e la provvista mensile richiesta non sia sufficiente a compensare l’intero conguaglio, l’importo residuo verrà scomputato dalla provvista successiva.
In assenza di provvista (es. per scadenza della prestazione) l’Inps provvederà al rimborso della somma al datore di lavoro in caso di conguaglio a credito. A tal fine l'Istituto ricorda che per gli assegni straordinari la procedura per il rimborso è quella indicata nel messaggio n. 2383/2021 mentre per l'indennità mensile è stata attivata una nuova procedura denominata “RPROVESODOnn” - Rimborso provvista non utilizzata per le prestazioni in favore dei datori di lavoro esodanti (utilizzabile anche per l'isopensione).
Se il conguaglio è a debito sarà, invece, il datore di lavoro a dover effettuare il versamento all’Inps secondo le modalità già illustrate nei messaggi nn. 2873/2020 e 196/2021
Documenti: Messaggio Inps 2504/2024