Eventi e Fiere, Prestazioni occasionali a maglie larghe
Nuovo chiarimento Inps dopo le modifiche apportate dal cd. «decreto lavoro». Sale a 15mila euro (da 10 mila) annui il limite complessivo dei compensi erogabili dai datori di lavoro che operano nei settore dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento tramite il contratto di prestazione occasionale
Congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento potranno fare più ricorso al contratto di prestazione occasionale. Nel 2023, infatti, il limite economico di ciascun datore di lavoro con riferimento alla totalità dei prestatori è di 15.000€ in luogo del previgente limite di 10.000€. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 75/2023 con la quale illustra le novità contenute nell’articolo 37 del dl n. 48/2023 convertito con legge n. 85/2023 (cd. «decreto lavoro»). Per questi datori di lavoro, inoltre, il limite dimensionale oltre il quale non è più possibile fare ricorso a questa forma contrattuale sale da 10 a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Prestazioni Occasionali
Il legislatore ha previsto due diversi regimi per le prestazioni occasionali: uno a favore delle sole famiglie (cioè soggetti senza partita Iva) per il tramite del cd. «Libretto Famiglia»; l'altro dei soggetti «non famiglie» (imprese, professionisti, in genere cioè titolari di partita Iva comprese le Pa) attraverso il «contratto di prestazione occasionale». I due regimi hanno una disciplina comune ad iniziare dal fatto che i compensi sono erogati dall’Inps attraverso una piattaforma informatica dell’Inps presso la quale utilizzatori e prestatori hanno obbligo di registrarsi.
I limiti
Nel 2023, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), il ricorso alle prestazioni occasionali (sia per le famiglie che non) è soggetto ai seguenti limiti economici per anno civile:
- a) per ciascun prestatore, in riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi d'importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per le prestazioni complessivamente rese da ciascun prestatore, in favore di uno stesso utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
- c) per ciascun utilizzatore, in riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi d'importo complessivamente non superiore a 10.000 euro.
Per l'ultima condizione, è previsto che possano essere calcolati in misura del 75% (cioè con lo sconto del 25%) i compensi dei seguenti soggetti:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni d'età, se regolari studenti, anche universitari;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Da segnalare, inoltre, che il contratto di prestazione occasionale è fruibile dagli utilizzatori con non più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato alla proprie dipendenze.
I nuovi limiti
Il dl n. 48/2023 introduce due deroghe alla sopra richiamata normativa valide solo ed esclusivamente se l’utilizzatore opera nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Si tratta delle aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
- 96.04.20 Stabilimenti termali;
- 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
In primo luogo, a decorrere dall'anno civile 2023 (1° gennaio - 31 dicembre) è innalzato il limite economico annuo valido per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, da 10.000 a 15.000€. Restano fermi gli altri limiti economici di 5.000€ (massimo compenso annuo erogabile a ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori) e di 2.500€ (massimo compenso annuo erogabile a ciascun prestatore con riferimento a ciascun utilizzatore) oltre che la riduzione del 25% per le specifiche categorie di prestatori sopra menzionati.
In secondo luogo è innalzato da 10 a 25 dipendenti a tempo indeterminato il limite dimensionale oltre il quale non è possibile ricorrere al contratto di prestazione occasionale.
La domanda
L'Inps spiega che il servizio “Contratto di prestazione occasionale” sarà implementato dal 9 agosto 2023 con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, selezionabile da parte degli utilizzatori che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 sopra evidenziati.
Nel caso in cui l’utilizzatore che opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”, l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al momento del primo accesso. Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile.
Documenti: Circolare Inps 75/2023