Fisco, Gli Incapienti possono cedere alle banche l'ecobonus del condominio
La novità è contenuta nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 28 Agosto 2017 a seguito delle modifiche introdotte dalla manovra correttiva.
Le novità
Nello specifico l'articolo 4-bis del decreto legge 50/2017 ha modificato tale disciplina, prevedendo: 1) l’ampliamento delle tipologie di interventi di riqualificazione energetica per i quali è possibile optare per la cessione del credito; 2) la possibilità che la detrazione possa essere ceduta anche ad altri soggetti privati diversi dai fornitori (compresi istituti di credito - cioè, banche - e intermediari finanziari), i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai condomini; 3) l’ampliamento dell’arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta (spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021).
Pertanto, coloro che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella no tax area e che sono teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relative a: a) interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (danno diritto a una detrazione del 65% delle spese sostenute - articolo 14, comma 2-ter, Dl 63/2013); b) interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (danno diritto a una detrazione del 70% delle spese sostenute - articolo 14, comma 2-quater, Dl 63/2013); c) interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 (danno diritto a una detrazione del 75% delle spese sostenute - articolo 14, comma 2-quater, Dl 63/2013).
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
La cessione può essere effettuata a favore sia dei fornitori che hanno eseguito gli interventi; di altri soggetti privati, compresi istituti di credito (cioè, banche) e intermediari finanziari.
I cessionari, a loro volta, hanno la facoltà di successiva cessione del credito. La detrazione non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni.
Documenti: Il provvedimento 28 Agosto 2017 dell'Agenzia delle Entrate