Flat Tax anche al titolare di una pensione complementare estera
L'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello proposto da un pensionato finlandese. Agevolabile con il regime fiscale sostitutivo dell'Irpef anche le pensioni erogate da forme complementari estere.
Come si ricorderà l’articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019"), ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera. La disposizione da ultimo citata ha previsto che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti nelle Aree coinvolte dal Sisma del Centro Italia del 2016, possono optare per l’assoggettamento dei redditi, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per una durata di 10 anni (in origine era 6 anni). Tramite tale intervento normativo, il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
L'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per almeno cinque anni e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l'Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA -Tax Information Exchange Agreement - ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. Altro elemento costitutivo per il beneficio fiscale è che l'interessato sia titolare «dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».
Nel caso di specie il pensionato finlandese beneficiava di una polizza assicurativa, stipulata dal datore di lavoro secondo il regime previdenziale previsto dalla Finlandia (cd. secondo pilastro), che ha la funzione di consentire all'assicurato di integrare la pensione obbligatoria, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla prestazione. Ebbene stando così le cose, l'Agenzia precisa che anche le prestazioni complementari al pari delle statutory pensions (cioè le pensioni nazionali obbligatorie) se erogate da soggetti esteri godono del regime fiscale di favore in quanto è pacifica la natura previdenziale della prestazione.