Fondo Gas, Al via il versamento del contributo straordinario
Diffuse dall'Inps le istruzioni per il versamento del contributo straordinario a carico delle aziende private dal gas a copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi per gli anni 2015-2020.
Il fondo Gas
L'articolo 7, co. 9-septies del dl n. 78/2015 convertito con legge n. 125/2015 ha soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015 il fondo integrativo dell'AGO, per i lavoratori dipendenti delle aziende private del gas di cui alla legge n. 1084/1971. A seguito della soppressione il Fondo non può riconoscere ulteriori trattamenti agli iscritti che al 30 novembre 2015 non hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico integrativo e cessa il contributo dell'1,7% a carico dei datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni. Tuttavia per i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e per le pensioni ai superstiti da essi derivanti è stata istituita un'apposita gestione ad esaurimento presso l'INPS subentrata nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Per la copertura degli oneri relativi a tali trattamenti è stato inoltre previsto per gli anni 2015-2020 un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro del settore in misura pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020.
Contributo straordinario
Tale contributo, secondo le previsioni di cui al decreto interministeriale del 5 aprile 2017 del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 165 del 17 luglio 2017) va ripartito tra le aziende private del gas che abbiano in servizio alle proprie dipendenze alla fine del mese di dicembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 lavoratori già iscritti al Fondo gas alla data del 30 novembre 2015 (cfr. l’art. 1, comma 1, del D.I. 5 aprile 2017).
La ripartizione è effettuata dall'INPS, in misura proporzionale al numero dei lavoratori già iscritti al Fondo alla predetta data del 30 novembre 2015 risultanti dipendenti dalle aziende private del gas al 31 dicembre di ciascun anno dal 2015 al 2020, sulla base delle risultanze dei propri archivi alimentati dalle dichiarazioni contributive mensili, ragguagliando alle unità le frazioni di unità pari o superiori a 0,50 e non computando quelle inferiori a 0,50.
Pagamento
Ebbene l'Inps spiega che ha avviato il censimento preventivo delle aziende private del gas che abbiano alle proprie dipendenze al 31 dicembre di ciascun anno lavoratori già iscritti al Fondo Gas alla data del 30 novembre 2015 mettendo a loro disposizione, tramite il “Cassetto bidirezionale”, gli elementi informativi attinti dalle dichiarazioni contributive UniEmens. Qualora i dati comunicati non siano conformi a quelli disponibili in azienda, le aziende avranno 30 giorni per comunicare quelli in loro possesso, sempre tramite il “Cassetto bidirezionale”, utilizzando l’oggetto: “Contributo straordinario Fondo Gas DL 78/2015”.
Successivamente le aziende in questione riceveranno una comunicazione contenente la quantificazione del contributo straordinario dovuto come determinato sulla base dei criteri sopra descritti e recante il termine entro cui effettuare il relativo versamento.
L’esposizione e il pagamento del contributo dovrà avvenire tramite il modello UniEmens valorizzando per le annualità 2015-2020, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrepartiteADebito> l’elemento <CausaleADebito>, con l’indicazione del nuovo codice causale “M223” avente il significato di “Contributo straordinario aziende private del gas D.I. 5 aprile 2017 – periodo 2015-2020” e l'elemento <SommaADebito>, con l’indicazione del numero dei dipendenti e dell’importo del contributo da versare. Le aziende sospese e cessate, ai fini del versamento del contributo straordinario dovuto, dovranno utilizzare la procedura di regolarizzazione, esponendo nella denuncia relativa all’ultimo mese di attività il codice causale relativo al periodo per il quale risultano obbligate, effettuando il pagamento entro il rispettivo termine di scadenza.
Documenti: Circolare Inps 82/2021