Gestione Separata, Prescrizione dei contributi in cinque anni
Secondo la Cassazione il termine di prescrizione per il versamento dei contributi dei lavoratori assicurati presso le gestioni autonome decorre dalla data in cui i contributi dovevano essere versati e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
La vicenda sullo sfondo è quella di un avvocato, che ha presentato ricorso contro una nota Inps di pretesa del pagamento del dovuto a titolo di contribuzione per la gestione separata per l'esercizio 2004. Il ricorso è stato respinto perché, secondo la Corte di appello, «l'ente ha potuto conoscere i redditi solo con la relativa dichiarazione presentata dall'avvocato il 26 ottobre 2005, sicché al momento della menzionata nota di pretesa della contribuzione, del 3 agosto 2010, non era maturata la prescrizione quinquennale».
Secondo la sentenza numero 27950 del 31 Ottobre 2018 della Corte di Cassazione, invece, il termine di prescrizione (cinque anni) inizia a decorrere dal momento in cui i contributi dovevano essere versati e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso sottoposto all'esame dei giudici il termine per il versamento dei contributi a saldo per l'anno 2004 era il 20 giugno 2005 mentre il termine per la dichiarazione all'amministrazione finanziaria ricadeva tra il 1° maggio ed il 31 Luglio 2005 oppure per via telematica entro il 31 ottobre 2005. Pertanto l'invio della pretesa contributiva da parte dell'Inps era avvenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione quinquennale e, come tale, doveva essere respinta dalla Corte d'Appello.
Secondo i giudici, infatti, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Nel caso di specie, inoltre, non era stata riscontrata alcuna sospensione della prescrizione ai sensi dell'articolo 2941 n.8 cc avendo l'assicurato correttamente riportato nella dichiarazione i redditi conseguiti nell'anno 2004 e, pertanto, non poteva integrarsi un comportamento doloso volto ad omettere il debito contributivo.