Gestione Separata, Quando va regolarizzata l’iscrizione
L’Inps sta inviando una comunicazione che invita lavoratori autonomi e collaboratori a comunicare la data di avvio dell’attività per non perdere mesi di contribuzione utili ai fini del diritto a pensione.
Collaboratori e professionisti non in regola con l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps riceveranno nei prossimi giorni un «invito» via email e tramite l’app My-Inps a procedere all’iscrizione. Lo rende noto lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 2535/2023 in cui ricorda che in assenza della regolarizzazione potrebbero determinarsi conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato.
L'avviso
La comunicazione, spiega l’Inps, sarà inviata ove siano avvenuti versamenti contributivi alla gestione in assenza di una specifica istanza di iscrizione, onere che grava in capo al committente, qualora sussista un rapporto di collaborazione coordinata continuativa, al professionista con partita iva o al lavoratore autonomo professionista.
In assenza di specifica istanza di iscrizione, infatti, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.
Tuttavia, le suddette date potrebbero non coincidere con la data effettiva di inizio attività, cui è legata l’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo, con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.
Pertanto, è stato previsto l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione, così come prevista dall’articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995; tale comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invio di un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa.
L’invito all’iscrizione
In assenza della regolarizzazione l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con «la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi» per i liberi professionisti e «la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati» per i parasubordinati.
In ogni caso dalla comunicazione non scaturiscono nuovi obblighi contributivi per gli interessati. Si tratta esclusivamente di fornire un dato amministrativo che, tuttavia, può incidere sulla copertura previdenziale degli assicurati. Se, infatti, utilizzando i criteri appena esposti l’iscrizione venisse posticipata rispetto alla data effettiva di avvio dell’attività il lavoratore si potrebbe ritrovare con un minor numero di mesi di contributi utili ai fini della pensione.
L’Istituto ricorda che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS).
In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra gli altri, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.