Giudici di Pace, L’Inps paga malattia e maternità
I chiarimenti riguardano chi ha optato per l’esercizio delle funzioni in via non esclusiva mantenendo l’iscrizione alla Cassa Forense. Ma l’interessato dovrà dichiarare di rinunciare alla prestazione a carico della Cassa.
L’indennità di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale erogate dall’Inps non sono cumulabili con le prestazioni erogate dalla Cassa Forense. Pertanto, in tal caso, i giudici di pace confermati all’esito del concorso straordinario che non abbiano optato per l’esclusività della funzione dovranno decidere se ottenere le prestazioni dalla Gestione Separata dell’Inps oppure dalla Cassa Forense. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 104/2024 in cui spiega che gli interessati dovranno rilasciare apposita dichiarazione al momento della presentazione della domanda.
Magistrati onorari
I chiarimenti riguardano il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017 con il quale il legislatore, come noto, ha riformato in modo organico la funzione. L’articolo 29 del predetto decreto ha imposto un concorso straordinario, da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024, per confermare sino all’età del 70° anno i magistrati onorari in servizio (cd. «contingente ad esaurimento»). Il legislatore ha concesso agli interessati confermati all’esito del concorso la facoltà di optare o meno per l’esercizio esclusivo della funzione.
Nel primo caso, ai fini assicurativi, gli interessati sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e sono trattati come lavoratori dipendenti, nel secondo sono iscritti alla gestione separata dell’Inps e sono assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi. L’onere contributivo, in tal caso, è fissato nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della Giustizia. Le aliquote sono pari al 35,03% (33% IVS + 2,03% per il finanziamento di malattia, maternità, dis-coll) o al 24% in caso di soggetti titolari di altra forma di previdenza obbligatoria.
Opzione
Di regola gli iscritti alla gestione separata dell’Inps che siano iscritti contestualmente ad altre forme di previdenza obbligatoria non godono delle prestazioni minori, cioè l’indennità di malattia, indennità di maternità/paternità e indennità di congedo parentale. L’articolo 2 del decreto interministeriale 22 gennaio 2024 ha stabilito, tuttavia, che i magistrati onorari in parola mantengono l’iscrizione, avendone titolo, alla Cassa Forense potendo, pertanto, risultare contestualmente iscritti sia alla Cassa Forense che alla Gestione Separata dell’Inps. Il comma 4 del predetto articolo 4 stabilisce che non è possibile, tuttavia, cumulare le prestazioni allo stesso titolo erogate dalle due gestioni assicurative.
Ebbene l’Inps spiega che, in deroga alla disciplina generale, i magistrati in questione possono accedere all’indennità di malattia e degenza ospedaliera, all’indennità di maternità/paternità e congedo parentale erogate dalla Gestione Separata dell’Inps ancorché siano iscritti contestualmente alla Cassa Forense. In tal caso, tuttavia, al momento della presentazione della domanda all’Inps occorre allegare apposita dichiarazione attestante di non aver richiesto e di non voler richiedere la medesima prestazione alla Cassa Forense.
Documenti: Circolare Inps 104/2024