Il Part-Time può essere utilizzato in alternativa al congedo parentale
Dal 2015 i genitori lavoratori dipendenti possono optare per la riduzione dell'orario di lavoro al 50% in alternativa all'astensione piena.
Come noto la lavoratrice dipendente ha diritto, oltre al termine di astensione obbligatoria dal lavoro in occasione della nascita di un figlio, alla fruizione di un ulteriore periodo temporale di assenza dal posto di lavoro, il cd. congedo parentale. Il diritto alla fruizione del congedo è una precisa facoltà non solo della madre ma anche del padre nei limiti di sei mesi per ciascuno dei genitori (fermo restando che la somma dei due congedi non risulti superiore a dieci mesi); il congedo è fruibile nei primi dodici anni di vita del bimbo oppure, in caso di adozione nazionale o internazionale o di affidamento preadottivo può essere fruito qualunque sia l'età del minore entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Il congedo è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Il suo godimento, in altri termini, non pregiudica la posizione previdenziale del genitore in quanto questi sarà considerato come se fosse rimasto al lavoro per l'intero periodo di congedo. Il congedo è assistito anche dal pagamento di un indennizzo da parte del datore di lavoro per sei mesi in misura pari al 30% della retribuzione se il congedo è fruito durante i primi sei anni di vita del bimbo oppure sino all'ottavo anno di vita del bimbo a condizione però che il genitore che lo richiede non possegga un reddito individuale superiore a 2,5 volte il trattamento minimo inps (cioè poco più di 1.250 euro al mese).
La fruizione su base oraria
Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato (ad esempio su base giornaliera o mensile) secondo le specifiche esigenze. Dal 25 giugno 2015 a seguito della Riforma operata dal decreto legislativo numero 80/2015 i genitori hanno a disposizione anche una ulteriore importante novità. Il congedo, in alternativa alla fruizione su base mensile o giornaliera, può essere richiesto anche su base oraria consentendo così al lavoratore di assentarsi dal posto di lavoro solo per parte della giornata. Nello specifico la legge prevede che, in assenza di diverse disposizioni nella contrattazione collettiva, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
In sostanza dal 2015 il genitore lavoratore dipendente può usufruire del congedo parentale riducendo l'orario di lavoro ad un part-time al 50% con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa. Così se l'orario di lavoro è di otto ore al giorno si può ridurre l'orario di lavoro a quattro ore. Resta inteso che anche in caso di fruizione su base oraria i genitori hanno diritto all'indennizzo in misura pari al 30% della retribuzione, ove spettante e alla copertura del periodo in misura piena ai fini pensionistici.
La facoltà è la più ampia possibile potendo il genitore nell'arco dello stesso mese o della stessa settimana di cumulare il congedo su base giornaliera con quello su base oraria a seconda della proprie esigenze. Nel caso di congedo parentale su base oraria le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate però né ai fini del computo della durata del congedo né ai fini dell’indennizzo dello stesso a differenza di quanto accade, di regola, con il congedo parentale su base giornaliera (Circ. Inps 82/2001).
In caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è, infatti, sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa. Per questa ragione, ad esempio, le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell’arco temporale in cui il genitore ha fruito del congedo su base oraria per tutto il mese non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Allo stesso modo al genitore che prende il congedo parentale ad ore nella giornata di venerdì, poi un congedo parentale a giornata per la settimana successiva, dal lunedì al venerdì, ed ancora un congedo parentale ad ore per il lunedì successivo le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato non saranno computati e indennizzati come congedo parentale. Perchè sia il venerdì che il lunedì risultano lavorati ancorchè ad orario ridotto.
Il cumulo con gli altri permessi
E' bene ricordare però che una volta scelto il congedo su base oraria non si può usufruire, nella medesima giornata, né di un congedo parentale (ad ore) per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti, nè dei riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti. Salvo diverse disposizioni previste nella contrattazione collettiva. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria.