Inps, Cambia la rinuncia alle detrazioni per reddito dei lavoratori agricoli
Messaggio Inps a seguito dell'introduzione del nuovo sistema per la presentazione telematica delle domande di disoccupazione e di assegni al nucleo familiare per i lavoratori agricoli.
La novità fa seguito all’Accordo tecnico-operativo tra Inps ed Enti di patronato sottoscritto in data 26/6/2012 in materia di modalità di scambio dei dati e di presentazione telematica delle domande di prestazione delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017 esposto nel messaggio inps 5096 dello scorso 20 Dicembre 2017. A seguito delle modifiche a tale accordo i nuovi tracciati di presentazione delle domande di disoccupazione agricola non consentono più l'inserimento, per il patronato ed il cittadino, dell'opzione per rinunciare alla detrazione fiscale o di chiederne la rimodulazione. Con la conseguenza che i beneficiari della disoccupazione agricola, che desiderano rinunciare al riconoscimento della detrazione, dovranno darne annualmente comunicazione all’INPS esprimendo tale volontà con dichiarazione rilasciata tramite il servizio online delle “Detrazioni Unificate” disponibile sempre sul sito Inps. Tale servizio consente sia di inserire una nuova dichiarazione sia di visualizzare l’ultima dichiarazione presentata per confermarla o modificarla.
Come noto gli operai agricoli sia tempo determinato che indeterminato (OTD e OTI) percepiscono l'indennità di disoccupazione loro spettante l’anno successivo rispetto a quello dell’evento di disoccupazione a differenza degli altri lavoratori dipendenti non agricoli la cui indennità segue la perdita del lavoro garantendo una continuità di reddito tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'accesso alla disoccupazione. La particolarità della modalità di corresponsione della disoccupazione agricola comporta, pertanto, che nel medesimo anno in cui percepiscono la prestazione di competenza dell’anno precedente i subordinati agricoli svolgono anche, di norma, attività lavorativa dipendente per l'anno corrente.
E dato che l'Inps eroga la prestazione applicando d'ufficio le aliquote di tassazione e le relative detrazioni fiscali di cui all'articolo 13 del Tuir senza considerare il reddito percepito dall'attività di lavoro gli agricoli rischiano spesso, più degli altri, un conguaglio fiscale negativo una volta che l'Agenzia delle Entrate valuta il complesso dei redditi percepiti durante l'anno. Per rendere la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva ed evitare, quindi, l'effetto negativo anche i lavoratori subordinati agricoli possono chiedere al proprio sostituto d'imposta, cioè l'Inps, di riconoscere aliquote fiscali e detrazioni in misura diversa da quelle definibili d'ufficio dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga.