Isee 2015, doppia DSU per i coniugi separati solo se lo prevede il Comune
Alberto Brambilla Mercoledì, 03 Giugno 2015
I due ex coniugi separati/divorziati, se mantengono la residenza, possono richiedere al comune la scissione del nucleo d'origine in due distinti nuclei.
Nello specifico è stato chiesto all'Inps come debbano essere considerati i coniugi separati/divorziati in casa: Questi coniugi che nonostante siano legalmente separati o divorziati mantengano la stessa residenza, ai fini Isee, fanno parte dello stesso nucleo familiare? La risposta, spiega l'Inps, va ricercata nel «nucleo familiare di residenza». I due ex coniugi separati/divorziati, infatti, se mantengono la residenza, possono richiedere al comune la scissione del nucleo d'origine in due distinti nuclei: se il comune valuta l'inesistenza dei vincoli previsti per la famiglia anagrafica e provvede a separare i due nuclei pur «vivendo nella stessa abitazione», allora andranno fatti due Isee separatamente; altrimenti no.
Altre novità riguardano il coniuge all'estero. All'Inps è stato chiesto, se il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia di un cittadino straniero con residenza in Italia, richiedente il calcolo Isee, debba essere inserito nel nucleo familiare ai fini Isee in analogia a quanto avviene per il coniuge italiano iscritto all'Aire del cittadino italiano residente in Italia richiedente il calcolo Isee. La risposta dell'Inps è negativa: la nuova disciplina (dpcm n. 159/2013), cosi come la vecchia, fa riferimento alla famiglia anagrafica che, per sua definizione, comprende solo i familiari iscritti nell'anagrafe italiana con l'eccezione dei coniugi iscritti all'Aire. Ne consegue che il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia non può essere (non va) inserito nella Dsu.
Per quanto riguarda i figli minori l'Inps precisa che l'età calcolata in base alla data di presentazione della Dsu e non in base alla data del 31/12 dell'anno precedente (come per le componenti reddituali e patrimoniali). Importanti novità anche sui fabbricati esenti. I Caf hanno infatti chiesto di sapere se i fabbricati inagibili per causa di terremoto, che godono di esenzione (totale o parziale) ai fini Imu debbano essere dichiarati ai fini Isee. L'Inps risponde che il dpcm n. 159/2013 prevede che il valore del patrimonio immobiliare è quello definitivo ai fini Imu, senza tener conto di eventuali esenzioni/esclusioni ai fini del pagamento di tale imposta. Pertanto, aggiunge la risposta dell'Inps, «se per tale immobile non è stata chiesta la revisione della rendita catastale lo stesso va dichiarato ai fini Imu».