Isee, I contributi ai disabili vanno fuori dalla DSU
L'Inps ha aggiornato le Faq adeguandosi a quanto stabilito dal decreto legge 42/2016. I contribuenti affetti da disabilità non devono più dichiarare, al momento della presentazione della DSU, i trattamenti o i contributi erogati dai Comuni e dall'Inail.
Le Faq pubblicate riguardano in particolare quelle prestazioni e/o contributi connesse allo stato di disabilità erogati da enti diversi dall'Inps (Regioni, Comuni, Inail ed Amministrazioni Statali) che, per effetto delle recenti modifiche, non devono essere più dichiarate dai contribuenti al momento della presentazione della DSU. Le prestazioni erogate dall'Inps ai disabili, come in particolare le prestazioni di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento di regola sono già a conoscenza dell'Istituto e, pertanto, al contribuente non è richiesta l'indicazione al momento della compilazione della DSU.
In particolare l'Inps precisa che non vanno indicati, a prescindere dalla rendicontazione, i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale). Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. Nè va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.
Il documento precisa che anche il contributo Home Care Premium e i trattamenti pensionistici di guerra “diretti”, in quanto connessi alla condizione di disabilità, non vanno indicati in DSU. Mentre devono essere indicati i trattamenti pensionistici di guerra “indiretti” (ossia concessi ai familiari nel caso il danneggiato non abbia mai usufruito in vita di alcun beneficio) e di reversibilità (ossia concessa ai familiari alla morte del danneggiato che aveva fruito in vita di una forma pensionistica di guerra), non riferendosi alla condizione di disabilità ma al rapporto di parentela con il danneggiato.
Nelle nuove Faq viene approfondito anche lo status della rendita da invalidità permanente erogata dall'Inail: 1) se la prestazione è erogata a favore di un soggetto invalido con un grado di invalidità rientrante tra quelli previsti dalla normativa lsee (Dpcm 159/2013), la rendita non va dichiarata nella Dsu, ma si deve indicare il grado di disabilità, per beneficiare della maggiorazione di 0,50 del parametro della scala di equivalenza; 2) se il beneficiario della prestazione è invalido ma non rientra nei parametri della normativa Isee, non si dichiara la rendita e nemmeno la disabilità; 3) se il beneficiario incassa la rendita a titolo di reversibilità, l'importo va dichiarato nella Dsu.
Documenti: Le Nuove Faq sull'Isee