Lavoro, Ok alla riduzione del cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la novella apportata dal cd. «decreto aiuti bis». L’esonero contributivo sale al 2% per i periodi di paga decorrenti da luglio a dicembre 2022.
Via libera all’aumento dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga decorrenti da luglio a dicembre 2022. Lo sgravio contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022 sale dallo 0,8% al 2% aumentando così il netto in busta paga senza effetti negativi sulla pensione. Lo rende noto l’ente previdenziale nel messaggio n. 3499/2022 pubblicato ieri in cui illustra la novità contenuta nell’articolo 20 del dl n. 115/2022 (cd. «decreto aiuti bis»).
Riduzione del cuneo contributivo
Il suddetto esonero, come anticipato, è stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile di tali lavoratori, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L’Inps ha fornito le prime istruzioni applicative con la Circolare n. 43/2022.
L’articolo 20 del dl n. 115/2022 ha incrementato il beneficio di 1,2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 a favore degli stessi lavoratori e alle medesime condizioni retributive. Pertanto nel predetto lasso temporale l’esonero sale al 2%. Tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Da Ottobre
La fruizione dell’esonero nella nuova misura del 2% andrà esposto nelle denunce contributive a partire dal flusso di competenza di ottobre 2022. Nelle denunce di ottobre, novembre e dicembre 2022 si dovrà, inoltre, esporre la fruizione piena dell’esonero al 2% per le mensilità di luglio, agosto e settembre. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
Con l’occasione l’Inps precisa anche alcuni aspetti dell’esonero in questione.
Mensilità Aggiuntive
In primo luogo conferma che l’esonero spetta anche sulla 13^ mensilità se non supera i 2.692€ lordi. Se la mensilità aggiuntiva è fruita mensilmente l’esonero spetta se nel singolo mese non supera i 224€ (2.692/12). In secondo luogo spiega che il massimale dei ratei di tredicesima va riproporzionato nel caso di cessazione o assunzione del lavoratore nel corso dell’anno (2022) moltiplicando l’importo di 224€ per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione. L’esonero spetta anche sulla 14^ mensilità (se prevista dal Ccnl applicabile) ma solo se l’importo lordo della stessa, sommato alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non eccede complessivamente i 2.692€. Ove, invece, tale cifra è complessivamente superata non spetta l’esonero su tutta la mensilità di riferimento.
Rapporti Cessati al 31 dicembre
Un altro chiarimento riguarda i rapporti di lavoro cessati al 31 dicembre. Siccome l’esonero spetta sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 il beneficio non può invocato se il rapporto di lavoro è cessato al 31 dicembre 2021 ancorché al lavoratore siano erogate le ultime competenze (es. residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive) nel corso del 2022. Idem se il rapporto di lavoro cesserà il 31 dicembre 2022: le competenze erogate nel 2023 non potranno formare oggetto di sgravio.
Più denunce mensili
Il documento coglie l’occasione anche per precisare che in presenza di più denunce individuali per lo stesso lavoratore (es. trasformazione da tempo parziale a tempo pieno o viceversa) il massimale di 2.692€ deve tener conto della complessiva retribuzione imponibile maturata nel mese di competenza. Idem nelle ipotesi di operazioni societarie e di cessione del contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità nel corso del mese da un soggetto a un altro. In tali casi l’esonero andrà fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Se, invece, svolge la prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro (ad esempio due rapporti part-time) o sia titolare contemporaneamente di rapporti di lavoro distinti presso lo stesso datore di lavoro il massimale opera autonomamente e, pertanto, l’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile lorda per ciascun rapporto di lavoro non superi i 2.692€ mensili.
Distaccati all’estero
Infine l’Inps spiega che l’esonero spetta anche a favore dei lavoratori distaccati all’estero in paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati. Anche qui a condizione che la retribuzione mensile non superi i 2.692€.
Documenti: Messaggio Inps 3499/2022