Solidarietà Difensiva, Contributo non oltre il 31 Dicembre 2016
Il Ministero del Lavoro chiarisce i termini per fruire del contributo di solidarietà per i contratti di solidarietà difensiva di tipo B.
L’art. 20, comma 1, lett. c, del dlgs n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, stabilisce che «l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato». Il ministero precisa tuttavia che nel divieto non ricadono le assunzioni a termine effettuate da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, in quanto non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni (ma del contributo di solidarietà).
I contratti di solidarietà difensiva di tipo B non potranno essere più stipulati a partire dal prossimo 1° Luglio 2016 ai sensi di quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del dlgs n. 148/2015 (Jobs act). L’abrogazione, peraltro, ha avuto ulteriore specificazione nella legge di Stabilità 2016, che ha provveduto a regolare la durata massima del periodo di solidarietà ammissibile al contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili con riguardo ai contratti stipulati entro il 15 Ottobre 2015. In particolare, secondo il Ministero, ai contratti stipulati prima del 15 ottobre 2015 il contributo sarà applicato per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti; b) a quelli stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 il contributo sarà applicato comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva.
Infine, il ministero precisa che trovano applicazione le disposizioni dell’interpello n. 16/2013 in materia di obblighi di informazione sui luoghi di lavoro. Ciò significa la parziale compatibilità tra le misure di formazione previste dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) e i vincoli della riforma Fornero (legge n. 92/2012) ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Documenti: Circolare del Ministero del Lavoro 8/2016