Le imprese in fallimento non pagano il contributo addizionale sulla CIGS
I chiarimenti sono contenuti in una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La precisazione riguarda le imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'attività lavorativa.
Il ministero ricorda che dal 1° gennaio 2016 le imprese in fallimento non possono più ottenere i trattamenti di Cigs essendo venuta meno la causale di ammissione al trattamento per questa specifica ipotesi. Da tale data, quindi, non è più possibile l’erogazione di Cigs in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Se, però, l’impresa è sottoposta a procedura concorsuale con continuazione di attività, è possibile accedere alla Cigs in base alle altre causali previste dall'articolo 21 del dlgs n. 148/2015 (Jobs act). In tal caso le imprese ammesse al trattamento di Cigs potranno continuare ad avvalersi dell'esonero dal versamento del contributo addizionale per la Cigs non essendo stato abrogato l'art. 8, comma 8 bis, del Decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160. In altri termini il Ministero del Lavoro precisa che la contribuzione addizionale non è dovuta dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal Decreto legislativo n. 148 del 2015. Com'è noto la misura del contributo addizionale oscilla tra il 9 ed il 15 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, a seconda della durata dell'intervento di integrazione salariale nel quinquennio mobile.
La data di decorrenza dell'esonero
Per quanto riguarda la decorrenza dei termini dell’esonero dal contributo addizionale, in caso di fallimento decorre dal giorno di pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, ossia dal deposito della stessa presso la cancelleria. In caso di concordato preventivo decorre dal giorno in cui è emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale. Nei casi di accordi per la ristrutturazione del debito, l’esonero decorre dalla pubblicazione degli stessi accordi presso il registro delle imprese. Nell’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, decorre dal giorno d’ammissione alla procedura concorsuale. Infine, nell’amministrazione straordinaria l’esonero decorre a partire dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. L’Inps è autorizzato a riconoscere l’esonero all’azienda a partire dalla data del provvedimento dichiarativo o d’ammissione alla procedura concorsuale, fermo restando che la relativa istruttoria andrà effettuata dallo stesso istituto di previdenza sulla base della documentazione fornita dall’azienda.
Documenti: Circolare Ministero del Lavoro 4/2018