Pensioni, Le nuove regole per il versamento dei contributi aggiuntivi
Dal 1° luglio 2018 il datore di lavoro sarà tenuto a versare i contributi contrattuali anche a favore dei lavoratori non iscritti alla previdenza integrativa.
La ratio
Il legislatore con la disposizione da ultimo richiamata ha inteso, infatti, privilegiare, in assenza di una diversa volontà del lavoratore, l’unicità delle posizioni assicurative individuali, così da evitare la suddivisione su più forme pensionistiche complementari delle contribuzioni ordinarie da un lato e delle contribuzioni c.d. "aggiuntive" dall’altro in contesti nei quali operano sia fondi pensione negoziali nazionali di categoria sia fondi pensione negoziali territoriali. I contributi aggiuntivi, come noto, sono i cd. contributi contrattuali cioè quelle somme di denaro che possono essere dovute dal datore di lavoro in forza dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria in aggiunta agli ordinari flussi contributivi per il finanziamento della forme di previdenza complementari (es. il contributo datoriale, il contributo del lavoratore o il TFR). La nota della Covip illustra quattro diverse situazioni che possono aver luogo a seconda della posizione del lavoratore.
Lavoratori iscritti a fondi pensione territoriali
La prima situazione è quella dei lavoratori iscritti a fondi pensione territoriali. In base a quanto fissato dalla legge di bilancio per il 2018, i datori di lavoro sono tenuti a versare l'eventuale contributo contrattuale a tali fondi pensione, quelli cioè presso i quali sono iscritti i lavoratori andando così a consolidare all’interno della stessa posizione individuale ivi aperta. Senza cioè più versare il contributo aggiuntivo al fondo pensione negoziale nazionale.
Lavoratori non iscritti alla previdenza integrativa
La seconda situazione è quella dei lavoratori non ancora iscritti alla previdenza integrativa e, quindi, che non ancora versano alcunché, né contributi ordinari né Tfr a un fondo pensione. In base alle nuove norme, i datori di lavoro devono versare l'eventuale contributo contrattuale al fondo pensione negoziale (nazionale o territoriale) indicato dalla contrattazione collettiva, anche senza l'iscrizione del lavoratore. In questo caso se il lavoratore successivamente decidesse di aderire ad una forma territoriale otterrà il trasferimento al fondo territoriale prescelto dal lavoratore della posizione in essere presso il fondo e alimentata esclusivamente con il versamento dei contributi "aggiuntivi".
Quando opera la scelta
Terza situazione è quella in cui, al fine del versamento del contributo contrattuale, è richiesto al lavoratore di effettuare una scelta tra più forme pensionistiche di tipo negoziale di possibile destinazione (tipicamente il fondo pensione di settore e quello territoriale). In tal caso, in mancanza di un’esplicita scelta del lavoratore, se il lavoratore risulta già iscritto a un fondo pensione negoziale (sia esso nazionale o territoriale), il contributo aggiuntivo affluirà alla posizione già in essere ritenendosi prevalente la volontà già manifestata dallo stesso in fase di adesione. Il datore dovrà, dunque, versare il contributo presso il fondo pensione prescelto dal lavoratore. Se il lavoratore non è iscritto ad un fondo pensione negoziale, il fondo di destinazione è individuato applicando il criterio indicato dall’art. 8, comma 7, lett. b) del Decreto lgs. 252/2005 per il conferimento del TFR tacito.
Iscritti a fondi di previdenza territoriali e nazionali
Una quarta ipotesi, infine, riguarda coloro che risultino iscritti ad un fondo pensione negoziale per effetto del solo versamento di contributi "aggiuntivi" e che, invece, versino i contributi ordinari (contributo datoriale, personale e TFR) presso una forma pensionistica territoriale. In tal caso la Covip indica che vi sarà il ricongiungimento con la posizione già in essere presso il fondo pensione negoziale territoriale (così unificando in un’unica forma la posizione prima suddivisa su più forme). Fintanto che il lavoratore rimarrà iscritto al fondo territoriale destinandovi i contributi ordinari, i flussi di contributi aggiuntivi continueranno ad affluire in tale forma.
I fondi pensione negoziali di categoria provvederanno, a seguito di apposita richiesta da parte del fondo pensione negoziale territoriale interessato, ad effettuare entro il 30 giugno 2018 il ricongiungimento a favore di coloro che entro tale data già si siano venuti a trovare nella situazione sopra descritta, definendo per tempo le procedure per garantire la suddetta portabilità della posizione. La richiesta trasmessa da parte del fondo pensione negoziale territoriale conterrà l’indicazione dei soggetti interessati, certificandone l’adesione al fondo medesimo.
Regole operative dal 1° luglio
Al fine di rendere operative le nuove norme, la legge Bilancio 2018 ha dato un termine di sei mesi ai fondi pensione territoriali per l'adeguamento dei propri statuti. Pertanto, spiegala Covip, l'obbligo di versamento dei contributi contrattuali, secondo le nuove indicazioni, scatterà dal prossimo 1° luglio.
Documenti: Nota Covip 1598/2018