Liquidazione giudiziale con «ticket di licenziamento»
Chiarimento INPS dopo la riforma del Codice della crisi d’impresa (Dlgs n. 14/2019). Siccome al lavoratore che ha perso il posto di lavoro spetta teoricamente la Naspi sorge sempre l'obbligo al versamento del contributo previsto dalla legge n. 92/2012.
«Ticket di licenziamento» sempre dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che avvengono nell’ambito del nuovo codice per la crisi d’impresa. In queste ipotesi, infatti, al lavoratore spetta teoricamente la Naspi e di conseguenza scatta l’obbligo di versamento del contributo del «ticket di licenziamento» per il curatore.
Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 46/2023 in cui detta istruzioni in merito alle novelle apportate dal Dlgs n. 14/2019, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022.
Liquidazione Giudiziale
Come noto gli articoli 189 e 190 del Dlgs n. 14/2019 hanno introdotto una specifica disciplina per tutelare chi perde il posto di lavoro nell’ambito della nuova procedura di liquidazione giudiziale. Quest’ultima, come noto, è il nuovo strumento (in sostituzione del fallimento) previsto dal legislatore per far fronte, in ultima istanza, a situazioni di crisi e di insolvenza del datore di lavoro.
Limitatamente ai rapporti di lavoro la Riforma ha fissato il principio secondo il quale l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce causa di licenziamento ma produce l’effetto di «sospendere» il rapporto di lavoro sino alla decisione del curatore circa la volontà di subentrare o recedere nel rapporto. Ai sensi dell’articolo 189, co. 5 del citato Dlgs n. 14/2019 le dimissioni presentate durante questo periodo dal lavoratore si intendono rassegnate per «giusta causa» con diritto, pertanto, alla percezione della Naspi.
Se il curatore recede dal rapporto o non assume decisione entro quattro mesi (salvo proroga) dall’apertura della liquidazione giudiziale il rapporto di lavoro si intende sempre risolto «di diritto» con conseguente «disoccupazione involontaria» del lavoratore da cui deriva il diritto alla fruizione delle Naspi (fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti). L’Inps ha fornito chiarimenti in merito con Circolare n. 21/2023.
Ticket Licenziamento
La novellata disciplina va raccordata con quanto previsto dall’articolo 2, co. 31 della legge n. 92/2012 secondo cui nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Naspi, è dovuta dal datore di lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile della Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Ebbene l’Inps spiega che in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuti nell’ambito del citato articolo 189 del CCII, siccome danno diritto alla Naspi nei confronti del lavoratore, comportano di conseguenza anche l’obbligo contributivo del cd. «ticket di licenziamento». In sostanza il contributo è dovuto:
- Ove il lavoratore rassegni le dimissioni tra la data di apertura della liquidazione giudiziale e la dichiarazione del curatore di subentro o di recesso nel rapporto di lavoro, periodo durante il quale, come detto, il rapporto di lavoro è «sospeso»;
- Ove il curatore eserciti il recesso o si realizzi la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro (cioè decorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia manifestato il subentro nel rapporto di lavoro, salvo proroghe).
Momento impositivo
Di regola il ticket licenziamento va versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Che nel caso di crisi di impresa viene fatto retroattivamente decorrere dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (art. 189 CCII).
L’Istituto informa, tuttavia, che il termine va coordinato considerando che il teorico diritto alla Naspi per il lavoratore sorge solo dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento o si realizzi la risoluzione di diritto. Pertanto il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine di adempimento della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento o per risoluzione di diritto.
Resta fermo che l’obbligo contributivo sussiste indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno accesso alla prestazione NASpI.
Flussi Uniemens
L’Inps ricorda, infine, che per rispetto della par condicio creditorum il curatore non può procedere al versamento del contributo ma dovrà limitarsi all’invio dei flussi Uniemens secondo le indicazioni impartite nella Circolare. L’importo sarà ammesso al passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale.
Documenti: Circolare Inps 46/2023