Maternità, Ok all'estensione delle tutele agli stranieri regolari
In Gazzetta Ufficiale la legge europea 2019-2020 con le norme per l'adempimento degli obblighi per l'appartenenza dell'Italia all'Ue. Tra queste l'ampliamento agli stranieri dell'accesso alle prestazioni familiari.
E' in Gazzetta Ufficiale la legge n. 238/2021 contenente alcune norme di adeguamento del diritto italiano a quello dell'unione. Il provvedimento approvato alla fine dello scorso anno in via definitiva dalla Camera dei Deputati entrerà in vigore dal 1° febbraio 2022 e, tra l'altro, sana la procedura di infrazione Ue 2019/2100 sollevata nel 2019 contro l'Italia per non aver attuato correttamente le norme dell'UE sul rilascio di permessi di soggiorno e di lavoro a cittadini di paesi terzi (direttiva 2011/98/UE sul permesso unico).
La direttiva garantisce che i lavoratori di paesi terzi che risiedono legalmente in un paese dell'UE beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quel paese per quanto concerne, tra l'altro, le condizioni di lavoro, la libertà di associazione, l'istruzione, la sicurezza sociale e le agevolazioni fiscali.
Prestazioni familiari anche agli stranieri
Tra le principali novità si segnala una modifica al Testo Unico per l'immigrazione (art. 41, co. 1-ter del dlgs n. 286/1998) che generalizza il diritto alla fruizione delle prestazioni familiari cioè - ai sensi del reg. (CE) n. 883/2004 - tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari non solo agli extracomunitari in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ma anche agli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e agli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi. Restano esclusi, invece, i soggiornanti per motivi di studio.
La novella è destinata ad incidere in particolare sul bonus bebè, sull'assegno al nucleo familiare erogato dai comuni (art. 65 della legge n. 448/1998) e sulle prestazioni di maternità erogate dai comuni (art. 74 e 75 del dlgs n. 151/2001) sulle quali, peraltro, si è pronunciata recentemente anche la Consulta in merito alla mancata inclusione dei stranieri non titolari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Analoghe contestazioni erano state sollevate dalla giurisprudenza di merito anche in merito ai requisiti per la concessione del cd. «buono nido». Infine si segnala che la novità è stata già recepita dal legislatore in materia di assegno unico (già sono incluse le citate categorie).
Documenti: Legge n. 238/2021