Naspi, Per l'imprenditore agricolo la cumulabilità si stabilisce in base al reddito agrario
I chiarimenti in un documento Inps. Ai fini della determinazione della soglia annua di 4.800 euro che consente la cumulabilità della disoccupazione si può fare riferimento al concetto di reddito agrario, determinato in base alle stime catastali.
Imprenditore Agricolo e Naspi
L’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, così come modificato dall’articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, stabilisce la compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi “un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Con la circolare n. 194 del 27/11/2015 l’Inps ha precisato che tale reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nei limiti già individuati pari a 4.800 euro annui.
Per quanto riguarda il reddito derivante dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo in agricoltura, con la risoluzione n. 77/2005 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all'articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali.” Come noto il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso, cioè trattasi di attività inerenti il normale ciclo produttivo agrario; il suo accertamento è demandato ai sensi dell'articolo 35 del Tuir alle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe del terreno. Ove invece l'attività agricola è svolta senza il rispetto dei limiti di cui all'articolo 32, oppure è svolta in forma di Snc o Sas, il reddito si considera reddito di impresa ai sensi dell'articolo 55 del Tuir.
Cumulabilità
Ebbene fatte queste premesse l'Inps precisa che ai fini delle verifiche reddituali per la cumulabilità di tale reddito con la prestazione di disoccupazione il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nella nozione del reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti. In entrambi i casi la cumulabilità è ammessa a condizione che il reddito risulti non superiore a 4.800 euro annui fermo restando il meccanismo di riduzione della naspi in funzione del reddito e degli obblighi di comunicazione all'Istituto del reddito che gravano sul titolare della prestazione di disoccupazione.