Commercianti, Niente Contributi per il collaboratore che lavora sino a 90 giorni l'anno
L'Ispettorato nazionale per il Lavoro fornisce chiarimenti riguardo le collaborazioni di familiari rese nelle imprese dei settori artigianato, agricoltura e commercio. Se la prestazione è occasionale non sono dovuti i contributi all'Inps.
Com'è noto, infatti, l'obbligo assicurativo IVS presso la gestione commercianti ed artigiani può sorgere non solo con riferimento all'imprenditore individuale ma si può estendere anche ai familiari/coadiuvanti l'impresa commerciale se questi coadiuvano l'attività in modo prevalente e continuativo. Il chiarimento riguarda in particolare il delicato confine tra attività prestata in modo continuativo o meramente occasionale ed offre agli ispettori del lavoro alcuni criteri di massima in cui si può escludere, dato il carattere residuale e saltuario della collaborazione di coniuge, parenti e affini nell'attività aziendale, l'obbligo assicurativo IVS.
Il ministero illustra tre casi di lavoro occasionale che, quindi, non fanno sorgere l'obbligo di assicurazione IVS nei confronti dei collaboratori. Prima di tutto il familiare pensionato che non assicuri la presenza continuativa; in secondo luogo il familiare che abbia già un impiego full time. In entrambi i casi è possibile ricondurre le prestazioni a esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, giudicarle occasionali escludendole dall'obbligo d'iscrizione e contribuzione all'Inps. In terzo luogo, tutte le altre prestazioni di familiari non eccedenti una certa durata, misurata analogamente ai criteri vigenti per il settore artigianato: 90 giorni in un anno. L'indice, spiega l'Ispettorato Nazionale, si basa sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per il settore del commercio in ordine ai requisiti di abitualità e prevalenza della prestazione di cui all’art. 2 della L. n. 613/1966.
Tale indice può essere applicato anche al settore turistico tenendo presente che, qualora si tratti di una prestazione resa nell'ambito di un'attività stagionali, l'indice andrà riparametrato in funzione della durata effettiva dell'attività stagionale. Così se l'attività stagionale ha una durata di tre mesi, l'indice di occasionalità sarà di 22 giorni (90:365 x 90=22).
L'Ispettorato precisa che il citato criterio di valutazione non è peraltro destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.