Pace contributiva, domande entro il 31 dicembre 2021
La legge di bilancio non ha previsto la proroga della sperimentazione. A fine anno scadono i termini per recuperare i vuoti contributivi per i soggetti privi di contribuzione al 31 dicembre 1995.
Ultimi giorni per la presentazione delle domande per la cd. pace contributiva. Salvo proroghe dell'ultimo minuto, infatti, si esaurirà il 31 dicembre 2021 la facoltà concessa a tutti i lavoratori (dipendenti, anche del pubblico impiego, ed autonomi) iscritti all'INPS per recuperare i vuoti contributivi tra un periodo di lavoro e l'altro pagando un onere economico. Chi ne volesse approfittare deve, pertanto, affrettarsi a produrre la domanda all'INPS in tempo utile.
Pace Contributiva
La facoltà è stata riconosciuta dal dl n. 4/2019 in via sperimentale per un triennio (2019-2021) in favore dei lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (rilevano a tal fine anche i periodi nelle gestioni dei liberi professionisti e/o negli ordinamenti previdenziali esteri), non titolari di pensione diretta (anche nelle gestioni dei liberi professionisti).
L'operazione consiste nella possibilità di recuperare sia ai fini del diritto che della misura della pensione i periodi temporali non coperti da alcuna contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto) compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato purché ricadenti tra il 1° gennaio 1996 ed il 28 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del dl n. 4/2019). Il periodo massimo riscattabile è pari a cinque anni, anche non continuativi.
L'assenza di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto) deve essere verificata non solo nelle gestioni assicurative che formano oggetto di riscatto ma anche nelle gestioni dei liberi professionisti e/o negli ordinamenti previdenziali esteri.
Si tratta sostanzialmente di un meccanismo per sistemare la posizione assicurativa e raggranellare i contributi necessari all'acquisizione di un diritto a pensione. Come già anticipato su pensionioggi la facoltà non può essere un escamotage per riscattare eventuali omissioni contributive cadute in prescrizione.
Un esempio
Ad esempio un lavoratore che ha contributi dal 1° luglio 1997 al 15 Ottobre 1998 e dal 1° Gennaio 2000 al 31 luglio 2017 può utilizzare lo strumento per recuperare ai fini pensionistici sia il periodo tra il 16 ottobre 1998 ed il 31 dicembre 1999, sia l'intervallo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997 e dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2017. Il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, infatti può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale.
L'operazione non va confusa con il riscatto agevolato della laurea che non ha limiti temporali e che può avere ad oggetto, peraltro, anche periodi anteriori al 31.12.1995 (circostanza invece esclusa per la pace contributiva). Le due operazioni possono anche coesistere tra loro purché l'assicurato non venga ad acquisire anzianità contributiva anteriore al 31.12.1995 (per effetto del riscatto della laurea). In tal caso l'INPS annullerà d’ufficio il riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
Si pensi, ad esempio, ad un assicurato che ha iniziato a lavorare il 18 febbraio 2003 e che si è iscritto all'università il 1.11.1995 conseguendo il relativo titolo di studio di durata quadriennale. Può scegliere di riscattare la laurea con il criterio agevolato solo il periodo tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 ottobre 1999 (non quello anteriore al 1996) e quindi utilizzare la pace contributiva per recuperare il periodo tra il 1° novembre 1999 ed il 18 febbraio 2003. Tuttavia se per la presentazione della domanda di riscatto agevolato della laurea non c'è un termine temporale la domanda di pace contributiva va effettuata entro il 31 dicembre 2021.
L'istanza, come gli altri riscatti, può essere presentata anche dai superstiti (es. il coniuge o i figli) del defunto per incrementare la posizione assicurativa del dante causa ed ottenere la liquidazione della pensione indiretta (per la quale occorrono almeno 15 anni di contribuzione oppure 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente il decesso).