Pensione Privilegiata, Resta la parziale incumulabilità con i redditi da lavoro
La Corte Costituzionale conferma il giudizio dell'Inps che aveva decurtato la pensione privilegiata di un generale dell'Arma dei Carabinieri.
L'Inps ha accertato un indebito di Euro 199.000,76, in relazione al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2014 disponendo la restituzione di tale somma nel termine di trenta giorni dal ricevimento della nota, applicando, dal luglio 2014, la ritenuta cautelativa di Euro 375,26 (pari a un quinto della pensione) e provvedendo a una riduzione della pensione erogata mediante una ritenuta continuativa mensile di Euro 1.315,48, «per prestazione opera retribuita». Secondo l'Inps, infatti, norma, a decorrere dal 1 ° gennaio 2001, le quote delle pensioni d'invalidità e degli assegni diretti d'invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo in misura del 70%.
Secondo la regione, questo regime di incumulabilità è «foriero di un'arbitraria disparità di trattamento ed è pregiudizievole per il titolare di una pensione privilegiata ordinaria, che vanti i medesimi requisiti di anzianità di un pensione che percepisca la pensione di anzianità», la quale invece è pienamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo (almeno a partire dal 2008). Secondo la corte costituzionale la questione non è fondata. Premesso che la disciplina al vaglio di costituzionalità s'inscrive in un contesto normativo assai mutevole, i giudici fanno notare che la regolamentazione del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro interferisce con molteplici valori di rango costituzionale, come il diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione), il diritto a prestazioni previdenziali proporzionate all'effettivo stato di bisogno (art. 38, comma 2, della Costituzione), la solidarietà tra le diverse generazioni che interagiscono nel mercato del lavoro (art. 2 della Costituzione), in una prospettiva volta a garantirne un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione che si presentano.
In questo contesto, spiega la corte, spetta alla discrezionalità del legislatore bilanciare i diversi valori, in un contesto di molteplici variabili di politica sociale ed economica, nonché modulare la concreta disciplina del cumulo «in armonia coi princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza». Per quanto riguarda la pensione di privilegio, conclude la Suprema corte, il legislatore non si è discostato da tali principi.
Documenti: La sentenza della Corte Costituzionale 241/2016