Pensioni, Come ottenere la Certificazione Unica nel 2024
Disponibile dal 15 marzo sul sito istituzionale dell'ente previdenziale il documento che attesta i redditi percepiti dai pensionati e titolari di ammortizzatori sociali nell'anno 2023. Per scaricarla occorre lo Spid almeno di secondo livello.
L’Inps ricorda con la circolare numero 63/2024 i canali attraverso i quali si può ottenere la certificazione unica 2024 relativa ai redditi erogati dall'Inps nel 2023. Come noto, l'Istituto in qualità di sostituto d'imposta, annualmente è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno, ed entro il 16 marzo di ogni anno, a rilasciare ai percettori di redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, la Certificazione Unica e a trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Ebbene l'Istituto comunica che la CU è disponibile dal 15 marzo 2024 tramite i consueti canali.
Gli utenti dotati di credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, di Carta Nazionale dei Servizi o di Carta di Identità Elettronica 3.0, potranno scaricare e stampare la certificazione unica direttamente dal sito Inps accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso il seguente percorso di navigazione: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio – Cittadini”. Chi non possiede le credenziali di accesso può delegare l'operazione ad un utente di propria fiducia (es. un parente o un amico).
È inoltre possibile visualizzare e scaricare su smartphone/tablet la propria Certificazione Unica anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’APP istituzionale “INPS mobile”, scaricabile dagli store Android e Apple.
I canali alternativi
In alternativa i cittadini in possesso di PEC possono richiedere la CU tramite posta elettronica certificata oppure recandosi presso il servizio di "Prima Accoglienza" nelle strutture territoriali dell'INPS in cui questo sia presente o, ancora, presso patronati, Centri Assistenza Fiscale, professionisti abilitati all'assistenza fiscale (es. commercialisti o consulenti del lavoro). Gli intermediari, in tal caso, saranno tenuti a conservare la delega e copia del documento di identità del richiedente per almeno tre anni dalla richiesta.
E' possibile anche ricevere la CU all'indirizzo di residenza del titolare contattando il numero verde 800 434320 oppure tramite posta elettronica ordinaria ma, in tal caso, solo per il ritiro della Certificazione Unica da parte di soggetti non titolari, quali il soggetto delegato ovvero l’erede di soggetto deceduto (la CU sarà spedita, rispettivamente, all'indirizzo di residenza del rappresentato oppure all'indirizzo di residenza dell'erede che ha prodotto l'istanza).
I residenti all'estero possono chiedere la CU contattando il numero 0039 06 164164 dalle ore 8 alle 20 (ora italiana) e il sabato dalle 8 alle 14 (ora italiana). La certificazione verrà inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell'ente di previdenza.
La Certificazione Unica può anche essere conseguita presso i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.
Rilascio a persona diversa dal titolare
Se la certificazione è chiesta da una persona terza rispetto al titolare la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. Se la richiesta è presentata da eredi del titolare della prestazione, la stessa deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Documenti: Circolare Inps 63/2024