Come si rivalutano le retribuzioni figurative da mobilita'
Ai lavoratori che hanno fruito della mobilità come scivolo verso la pensione l'ordinamento riconosce un particolare meccanismo di rivalutazione delle retribuzioni figurative. Ecco come funziona.
Uno dei principali problemi per i lavoratori e pensionati è quello della corretta rivalutazione dei periodi di contribuzione figurativa derivante dalla fruizione dell'indennità di mobilità. Si tratta di un problema molto comune soprattutto per coloro che hanno fruito della mobilità come scivolo verso la pensione e che, quindi, hanno nell'estratto conto contributivo dei periodi di contribuzione figurativa annidati nel periodo in cui si ricercano le medie pensionabili necessarie per il calcolo della pensione.
L’art 3. co 6, del D.Lgs. 503/92 dispone infatti che a partire dalle pensioni con decorrenza successiva al 1992, per i periodi di mobilità di durata superiore all’anno, le retribuzioni accreditate figurativamente e ricadenti nel periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile (di regola 5 anni per quota A e 10 anni per quota B per le pensioni FPLD), devono essere rivalutate, oltre che con i coefficienti di rivalutazione dei salari, anche sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat intervenuta tra il mese stesso e quello in cui si colloca la retribuzione presa a base per la determinazione della retribuzione figurativa. In sostanza è come se il lavoratore in mobilità restasse in servizio e quindi avesse la garanzia di poter tradurre in pensione anche gli eventuali aumenti contrattuali che si verificassero durante il periodo di percezione della mobilità; un periodo che, in passato poteva eccedere anche i quattro anni.
Il meccanismo di calcolo
Un esempio può aiutare a comprendere il meccanismo. Si pensi ad un lavoratore settore metalmeccanico (codice ateco 259) che ha cessato il rapporto di lavoro il 31 maggio del 2008, dopo 4 mesi di mancato preavviso entra in mobilità dal 1° ottobre 2008 e ci resta per 48 mesi sino all'ottobre 2012 quando raggiunge i requisiti di pensionamento. L'Inps calcolerà la retribuzione figurativa mensile iniziale sulla base delle normali regole per il calcolo della retribuzione figurativa nell'integrazione salariale a cui la legge 223/1991 rinvia cioè prendendo a riferimento l'ultimo stipendio mensile comprensivo delle mensilità aggiuntive (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima rapportato a mese). Mettiamo conto che il valore della retribuzione mensile iniziale così determinata risulti pari a 2.000 euro mensili. Tale retribuzione se non scattasse il meccanismo di rivalutazione resterebbe fissa per tutta la durata dell'indennità di mobilità. A questo punto entra in gioco il meccanismo di rivalutazione.
Nello specifico occorrerà andare a visionare l'indice Istat per il codice ateco del lavoratore in vigore nel maggio 2008 (data licenziamento) e moltiplicare la retribuzione figurativa per il valore corrispondente al rapporto tra i successivi aggiornamenti dell'indice contrattuale di riferimento e il valore dell'indice nel maggio 2008. Nel nostro esempio l’indice ateco per il settore 259 nel maggio 2008 era 94,3 ed è rimasto tale sino a dicembre 2008. Pertanto la retribuzione figurativa mensile accreditata dall'Inps tra ottobre e dicembre 2008 non subisce alcuna rivalutazione e resta pari a 2.000 euro. Nel gennaio 2009 l'indice però diventa 96,6 a seguito dell'aumento contrattuale. A questo punto la retribuzione figurativa da 2.000 diventa 2.048,78€ (2.000*96,6/94,3) e rimane tale fino ad agosto 2009 quando, in corrispondenza del secondo aumento contrattuale 2009, l’indice diventa 98,3 e quindi la retribuzione figurativa da 2.048,78€ passa a 2.084,83€. Nel tempo la retribuzione figurativa aumenta in corrispondenza degli aumenti contrattuali fissati per i lavoratori attivi (l'indice salirà progressivamente sino a 104,8 dal gennaio 2012). Pertanto alla fine della mobilità il valore figurativo mensile risulterà pari a 2.222,69 euro ben superiore a quello che l'assicurato avrebbe avuto se la rivalutazione non avesse operato.
Per gli iscritti ai fondi speciali (es. ex elettrici e telefonici) la rivalutazione si applica sia sulla retribuzione teorica fondo (necessaria per il calcolo della quota A e della Quota B1) che su quella AGO (utilizzata per il calcolo delle quote post 1996). I valori di retribuzione così individuati saranno presi a riferimento anche per il calcolo della quota contributiva di pensione relativa alle anzianità maturate post 1996 o post 2011 (Circ. Inps 160/1997). Come si intuisce si tratta di una norma di favore che provoca mediamente un beneficio in pensione tra il 2 ed il 4% a seconda dei casi e dell'entità del periodo di godimento di mobilità; tale meccanismo non si applica, invece, nei confronti dei lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria.
Si noti che la retribuzione figurativa così ottenuta dovrà essere poi rivalutata per i coefficienti di rivalutazione della quota A e della Quota B di pensione (gli indici FOI), rivalutazione che si applica a tutte le retribuzioni utili per il calcolo della pensione a prescindere se riguardino o meno periodi di mobilità.