Pensioni, Cresce il contributo per gli iscritti al fondo clero
In Gazzetta Ufficiale il decreto Ministeriale che adegua il contributo dal 1° gennaio 2019 a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Il contributo relativo al Fondo Clero, come noto, è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti nell'anno precedente. Considerato che nel 2019 le pensioni hanno registrato un incremento dell'1,1% a causa dell'adeguamento all'inflazione il decreto rivede al rialzo il contributo per il finanziamento delle suddette prestazioni. Conseguentemente gli iscritti saranno tenuti ad effettuare conguagli rispetto agli importi provvisoriamente fissati dall'Inps con l'adeguamento scattato lo scorso anno. In sostanza considerato che, relativamente al 2019 e al 2020, è stato versato un contributo di 1.741,08 euro gli iscritti dovranno conguagliare ben 19,16 euro annui (3,19€ a bimestre, 1,59€ per un mese) sulla contribuzione dovuta tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020. Le modalità del conguaglio saranno comunque stabilite dall'Inps in una prossima Circolare.
La presenza del contributo minimo è alla base del particolare sistema di calcolo della pensione nel Fondo Clero. Essa è costituito da un assegno base, pari all'importo del trattamento minimo erogato dall'AGO (515,58€ nel 2020) a cui si aggiunge una maggiorazione annualmente stabilita dall'Inps, pari a 5,94€ per le pensioni aventi decorrenza nel 2020 (5,91€ per quelle decorrenti nel 2019; 5,85€ per quelle decorrenti nel 2018 e 5,79€ per quelle decorrenti nel 2017), per ogni anno (intero) di contribuzione eccedente il ventesimo e per ogni anno (intero) di ulteriore contribuzione rispetto alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, cioè attualmente oltre i 69 anni e 20 anni di contributi (per i sacerdoti l'età di pensionamento di vecchiaia è infatti più elevata rispetto alla generalità dei lavoratori). In tale ultimo caso la misura base della pensione, cioè i 515,58€ del trattamento minimo, vengono moltiplicati ulteriormente per il coefficiente alla tabella D allegata alla legge 485/1972. Tale coefficiente varia in relazione al numero di anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi della pensione di vecchiaia alla data di decorrenza della pensione.