Pensioni, I giudici di pace si iscrivono alla gestione separata
I chiarimenti dell'Inps dopo la Riforma operata dal legislatore nel 2017. Pagheranno il contributo in misura ridotta con l'aliquota del 25,72%, come i professionisti senza cassa.
La riforma, come noto, ha revisionato le esistenti figure dei giudici onorari di pace, dei giudici onorari di tribunale (ex GOT ricondotti nella figura di giudice onorario di pace) e dei vice procuratori onorari, nonché delle loro competenze; prevedendo, con modifiche del Tuir, che le indennità corrisposte a questi soggetti (in precedenza riconducibili fra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente) siano incluse fra i redditi di lavoro autonomo. La novella ha, infine, introdotto l'obbligo di iscrizione della categoria presso la gestione separata dell'Inps estendo così la tutela previdenziale e assistenziale ad una categoria che prima ne era priva.
Obbligo dal 15 Agosto 2017
L'Inps spiega, pertanto, che dal 15 Agosto 2017, data di entrata in vigore del Dlgs 116/2017 il personale della magistratura onoraria è tenuto ad iscriversi presso la gestione separata nella categoria dei professionisti senza cassa e, pertanto, è obbligato a versare un'aliquota contributiva del 25% (a titolo di IVS) più lo 0,72% come contributo per la socialità, un totale del 25,72%. L'iscrizione è dovuta sia per i magistrati onorari (giudici onorari di pace e vice procuratori onorari) immessi in servizio dal 15 agosto 2017 sia per quelli già in servizio a tale data. Resta esclusa, invece, per i soggetti iscritti agli albi forensi e obbligati al pagamento della contribuzione presso la relativa cassa professionale.
L'iscrizione
I magistrati onorari tenuti alla contribuzione devono iscriversi alla gestione separata, inviando la domanda attraverso alternativamente il canale telematico dell'Inps, il Contact Center dell'Inps oppure tramite gli intermediari abilitati. Per il calcolo del contributo dovuto, il reddito imponibile corrisponde all'importo dichiarato nel modello Unico, quadro RL, sez. III. In particolare, il reddito è costituito dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite in ciascun periodo di imposta. I termini di pagamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali (saldo e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di produzione del reddito; secondo acconto entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di produzione del reddito).
Documenti: Circolare Inps 128/2019