Pensioni, I professionisti possono riscattare due volte la laurea
Chiarimento Inps in merito alla facoltà. La legge non vieta la possibilità di riscattare una seconda volta il titolo nelle gestioni amministrate dall’Inps in presenza dei rispettivi requisiti.
I professionisti iscritti ad ordini e collegi possono riscattare il periodo di studi universitari (es. laurea, diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, eccetera) sia presso la cassa previdenziale (presso cui sono iscritti) che nel regime pubblico obbligatorio (a condizione di avere almeno un contributo accreditato in una delle gestioni Inps: fondo pensione lavoratori dipendenti, gestioni autonome, gestione separata, gestioni pubbliche, gestioni sostitutive dell’ago). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4419 dello scorso 7 dicembre 2022 evidenziando che, in tale ipotesi, non sussiste il divieto di doppia contribuzione tra forme di previdenza obbligatorie.
Riscatto della laurea
Il riscatto del corso di studi universitario, come noto, consente ai lavoratori di valorizzare ai fini pensionistici periodi generalmente (ma non necessariamente) privi di copertura contributiva. Con l’operazione, ad esempio, si possono guadagnare mediamente dai 4 ai 6 anni (a seconda del corso di studi) sia ai fini del diritto che della misura della pensione. L’operazione aveva parecchio appeal soprattutto in passato perché con il sistema retributivo consentiva di aumentare la rendita previdenziale in modo significativo pagando un onere a volte ridotto rispetto al beneficio che si otteneva sulla pensione. Con il contributivo i vantaggi si sono ridotti sia dal punto di vista della misura della pensione (si traduce in rendita solo l’onere che si è versato) sia ai fini del diritto perché i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995 hanno canali d’uscita più flessibili.
Si al doppio riscatto
Tuttavia, spiega l’Inps, la disposizione normativa che regola il riscatto del periodo di studio universitario (art. 2, co. 2 del Dlgs n. 184/1997, attuativo della cd. riforma Dini) non cita espressamente anche le casse professionali tra quelle presso cui opera il divieto. Infatti il divieto di doppia costituzione della posizione riscattata opera solo rispetto ai fondi inclusi nel comma 1 e cioè: fondo lavoratori dipendenti; gestioni speciali per i lavoratori autonomi; fondi sostitutivi ed esclusivi Ago; gestione separata.
Ne consegue, quindi, che i periodi relativi a corsi legali di studio universitari già oggetto di valutazione presso gli enti di previdenza di cui al dlgs 103/1996 (le casse private di previdenza), poiché non richiamati dall'art. 2, del dlgs 184/1997, possono essere ammessi a riscatto nell'ambito delle forme di previdenza gestite dall'Inps, in presenza degli altri requisiti di legge (e cioè almeno un contributo obbligatorio o figurativo in una delle gestioni amministrate dall’Inps presso cui è diretto il riscatto e assenza di contribuzione temporalmente coincidente in tali gestioni).
La precisazione, per quanto rispettosa del testo di legge, porta ad incerte conseguenze. Nelle casse professionali, infatti, il riscatto della laurea è generalmente vietato se il periodo è già coperto da contribuzione presso l’Inps. Per cui la novità riguarda solo i professionisti che hanno già riscatto il titolo nella cassa professionale e che potrebbero aver interesse a riscattarlo una seconda volta nell’Inps. Ad esempio per raggiungere il diritto ad una pensione autonoma nel regime INPS in aggiunta a quella della cassa professionale. Oppure per aumentare la misura della rendita previdenziale.
Da notare che il riscatto può essere esercitato anche con il criterio «light», vale a dire pagando un onere di circa 5.360€ per ogni anno da valorizzare ai fini pensionistici.