Pensioni, Il 24 Ottobre la Consulta deciderà sulla mancata rivalutazione
La prossima settimana si terrà l'udienza per valutare la legittimità del Decreto Poletti del luglio 2015 sulla rivalutazione degli assegni superiori a tre volte il trattamento minimo inps.
La stessa Corte Costituzionale nel maggio 2015 con la sentenza numero 70 ha dichiarato, tuttavia, l'incostituzionalità di tale norma ripristinando, pertanto, il diritto ad una piena rivalutazione degli assegni pensionistici. Effetto in larga parte vanificato dal Governo Renzi che nella primavera del 2015 varò in fretta e furia, il decreto legge 65/2015, ora all'esame della Corte, riconoscendo una rivalutazione solo parziale dei trattamenti tra le tre e le sei volte il minimo e riconfermando il blocco totale della perequazione per gli importi superiori a 6 volte il minimo (si rammenta che gli importi inferiori a tre volte il minimo inps non sono mai stati oggetto del suddetto blocco). Per effetto del citato decreto nel biennio 2012-2013, i trattamenti tra 3 e 4 volte il minimo sono stati rivalutati del 40%; quelli tra 4 e 5 volte il minimo del 20%; quelli tra 5 e 6 volte il minimo del 10%. Il 20% della base maggiorata è stata trascinata negli assegni nel biennio 2014-2015, base che dal 2016 è passata al 50% e si è sommata al meccanismo di rivalutazione previsto dalla legge 147/2013 (qui è possibile simulare quanto perdono gli assegni ogni anno per effetto della mancata rivalutazione).
E' proprio su questa nuova normativa che la Corte Costituzionale è chiamata nuovamente a pronunciarsi a seguito delle svariate richieste piovute in questi due anni dai tribunali di merito. Moltissimi pensionati, hanno, infatti, proposto nuovamente azione giudiziaria contro il decreto legge 65/2015 che ha solo in minima parte accolto le richieste della prima sentenza della Corte. Il blocco della rivalutazione, è bene ricordarlo, è subdolo in quanto non interessa solo le annualità in cui è scattato il blocco, cioè gli anni 2012 e 2013, ma si trascina in modo strutturale in tutti gli anni successivi in cui il pensionato percepisce l'assegno. Sino al suo decesso (con effetti residuali anche per i superstiti dell'assicurato). Dunque una sentenza di favore, almeno parziale, per i pensionati appare possibile.