Pensioni, Il conferimento del TFR ai fondi diventa flessibile. Ecco cosa cambia
Gli accordi collettivi potranno stabilire quanta parte del Tfr maturando potrà essere destinata alla previdenza complementare e quanta lasciarne in azienda.
Come noto la destinazione del Tfr maturando al fondo complementare è una scelta libera del lavoratore che può decidere se lasciare la liquidità nell'impresa (e riscuoterla per intero alla fine della carriera lavorativa con le consuete modalità) o se metterla nel fondo pensione per ottenere una rendita pensionistica integrativa della pensione pubblica obbligatoria. In ogni caso il trasferimento del Tfr avviene per intero. In sostanza il lavoratore ha solo due alternative: o trasferire l'intera quota del TFR maturando o lasciarla all'azienda e riceverla una volta cessato il rapporto di lavoro. Con la modifica appena approvata, invece, gli accordi collettivi potranno decidere quanta parte del Tfr maturando potrà essere destinato alla previdenza complementare e quanta lasciarne in azienda in modo da superare le resistenze dei lavoratori connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità. La modifica approvata specifica comunque che, in assenza di indicazioni da parte della contrattazione collettiva circa la quota destinata alla previdenza complementare, il conferimento continua a corrispondere al 100% del Tfr annualmente maturato.
In sostanza, la norma concede margini di flessibilità alle parti che firmano contratti e accordi collettivi, anche aziendali. Secondo le osservazioni che erano state fatte dalla Covip, con questa novità «le fonti istitutive potrebbero definire la misura del Tfr maturando da destinare alla previdenza complementare nel modo più consono rispetto alle esigenze dei soggetti interessati dall'accordo».
Rendita Anticipata per i disoccupati
Passa anche una modifica che rende più flessibili i termini per il riscatto totale della posizione individuale maturata presso un fondo pensione in alcuni casi di invalidità permanente o per inoccupazione superiore a 48 mesi; sulle somme oggetto del riscatto si applicherà una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento. Altra modifica da segnalare riguarda la facoltà di conseguire le prestazioni in via anticipata in favore di chi è rimasto senza lavoro per un periodo superiore a 24 mesi (contro i 48 mesi previsti dalla normativa vigente) a condizione che l'aderente risulti a non più di cinque anni dal pensionamento nel regime pubblico obbligatorio (elevabili a 10 anni dagli statuti delle forme di previdenza in questione).
Si generalizza, poi, tanto nelle forme pensionistiche complementari collettive che individuali, la facoltà di riscatto della posizione maturata dall'iscritto in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione con l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento. Il disegno di legge prevede, infine, la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari. Tra le finalità di quest'ultima il riferimento all'individuazione di strumenti di informazione per l'educazione finanziaria e previdenziale ed in materia di forme di gestione del risparmio inteso alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari