Pensioni, Il Governo cancella le prestazioni ai disabili dall'Isee. Ecco l'emendamento
Disposto anche il superamento del sistema delle franchigie e delle detrazioni, mentre viene introdotta la maggiorazione dello 0,5 della scala di equivalenza per ogni componente disabile di una famiglia.
L'emendamento, proposto dall'esecutivo, dispone l'esclusione dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità. I trattamenti percepiti, invece, per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile. Con questa modifica, in sostanza, i trattamenti erogati agli invalidi come la pensione di invalidità civile, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità di accompagnamento non costituiranno più reddito rilevante ai fini Isee. E dunque non rischieranno di determinare la perdita del diritto alle prestazioni socio-sanitarie connessi all'Isee per i componenti nel nucleo familiare.
Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiano eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tra le altre modifiche proposte si prevede però l'applicazione della maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente e la contestuale abrogazione del sistema delle franchigie e delle detrazioni per i disabili recate dall'articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del Dpcm 159/2013 che garantivano un temperamento dei redditi rilevanti ai fini Isee a seconda dei casi.
Queste novità, che entreranno in vigore solo con l'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto legge 42/2016, cesseranno di avere efficacia a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate dovranno però emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.