Pensioni, Niente sanzioni ad ingegneri ed architetti
Riconosciuto l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione agli ingegneri e architetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata inps, nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge che ne ha previsto l’obbligo.
Niente sanzioni civili a carico di ingegneri e architetti per il mancato versamento dei contributi previdenziali fino al 2011, anno a partire dal quale è diventata obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata Inps dei professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono perciò iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 55 del 2024, analogamente a quanto già deciso per gli avvocati ha infatti ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps, «sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».
Tutelato l'affidamento ai professionisti
In continuità con quanto deciso nella sentenza n. 104 del 2022 per la categoria forense, la Corte ha ribadito che l'affidamento dell'ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale «avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza».