Pensioni, Ok alla proroga del trattenimento in servizio per i magistrati
La misura interesserà i magistrati della Corte di Cassazione con incarichi direttivi ed apicali che compiranno i 72 anni dopo il prossimo 1° gennaio.
In particolare, il decreto-legge si applica solo ai magistrati della Corte di cassazione che svolgono: funzioni apicali (primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale presso la Corte di cassazione); funzioni direttive superiori (presidente aggiunto della Corte di cassazione; procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione); funzioni direttive (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la Corte di cassazione).
Un altro anno di servizio, fino al 31 dicembre 2017, viene previsto dall'articolo 10 del provvedimento, anche per le posizioni di vertice della magistratura contabile, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato che non raggiungono i 70 anni d’età entro l’anno e per le quali varrebbe di regola il pensionamento d'ufficio previsto dal decreto legge 90/2014.
Si tratta della seconda deroga alla disciplina generale fissata dal decreto legge sulla pubblica amministrazione (Dl 90/2014) che ha stabilito, per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il pensionamento d'ufficio al raggiungimento dei limiti ordinamentali per la permanenza in servizio, che per il personale della magistratura risulta fissato a 70 anni (contro i 65 anni della generalità dei dipendenti pubblici). Senza cioè poter trattenersi in servizio oltre tale età (per i magistrati l'età per il pensionamento poteva spostarsi di altri cinque anni, arrivando anche a 75 anni). Lo stesso decreto 90 aveva stabilito una prima deroga per il personale in parola secondo la quale la tagliola sarebbe scattata dal 31 dicembre 2015 e non dal 1° novembre 2014, come accaduto per la generalità dei dipendenti pubblici.
Nel corso del 2015 è stata poi aggiunta una seconda proroga (articolo 18 del decreto legge 83/2015) che ha garantito la permanenza in servizio per un altro anno, sino al 31 dicembre 2016, dei magistrati ordinari e contabili con meno di 72 anni al 31 dicembre 2015. Ora la terza proroga che, in sostanza, allunga di altri 12 mesi l'età pensionabile dei magistrati della Cassazione che raggiungono i 72 anni dopo il 31 dicembre 2016 e che, senza la norma suddetta, sarebbero stati collocati in pensione d'ufficio. La novità, rispetto alle precedenti versioni 2014 e 2015, riguarda la platea delle toghe interessate al posticipo dell'età pensionabile: non tutti i magistrati della Suprema Corte, ma solo quelli con incarichi di vertice, con una estensione anche a Corte dei conti, Consiglio di Stato e Avvocatura dello Stato.
Per gli altri magistrati ordinari rimane fermo il termine ultimo di permanenza in servizio fissato dall'art. 1, comma 3, del DL 90/2014: il 31 dicembre 2016 per i magistrati che al 31 dicembre 2015 non avevano ancora compiuto 72 anni e che, in base alla proroga di cui all'art. 18 del DL 83 del 2015, avrebbero dovuto andare in pensione tra tale ultima data e il 31 dicembre 2016; dal 1° gennaio 2017, con il compimento dei 70 anni di età.