Pensioni, Pronti i conguagli per il Fondo Clero
Pubblicata la Circolare Inps che adegua il contributo dal 1° gennaio 2020 a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Conguagli entro il 31 marzo 2022.
Cresce la contribuzione annua dovuta dagli iscritti al fondo clero. Lo certifica la Circolare Inps numero 184/2021 con la quale l'ente previdenziale in attuazione di quanto stabilito nel DM 23 Luglio 2021 aggiorna i contributi pensionistici dovuti al Fondo a partire dal 1° gennaio 2020.
Come noto il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti. Pertanto esso assume carattere definitivo solo a posteriori con la necessità per l'ente previdenziale di operare i conguagli negli anni successivi rispetto alla contribuzione provvisoriamente versata. Ebbene siccome nel 2020 le pensioni hanno registrato un incremento dello 0,5% a causa dell'adeguamento all'inflazione il Ministero del Lavoro ha provveduto al ritocco al rialzo anche del contributo per il finanziamento delle suddette prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Gli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica dovranno quindi pagare, dal 1° gennaio 2020, un contributo annuo pari a 1.769,04 euro annui rispetto alla cifra precedentemente fissata e già provvisoriamente versata (1.760,24 euro) pari a 294,84 euro bimestrali e 147,42 euro mensili. Tale importo, precisa l'Inps, resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2021, 2022 e 2023 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto ministeriale che ne vari l’ammontare.
Pertanto considerato che, relativamente al 2020 e al 2021, è stato versato un contributo commisurato alla cifra precedentemente in vigore (1.760,24 euro annui) gli iscritti al Fondo sono chiamati ad effettuare un conguaglio di 8,80 euro annui (1,47€ a bimestre; 0,73€ per un mese) sulla contribuzione dovuta tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 entro il 31 marzo 2022 per non incorrere nell'aggravio di interessi. La contribuzione riferita al 2022 sarà, invece, adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.
Modalità di Pagamento
Il pagamento avviene secondo le consuete modalità:
autonome, tramite il portale dei pagamenti dell'Inps (PagoPa), per i sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222; per i ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale (cfr. l’art. 5, secondo comma, della L. n. 903/1973) che ha esteso al Culto di appartenenza le disposizioni della L. n. 903/1973; e per i sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria;
cumulative tramite bonifico bancario per i pagamenti a cura dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985; e delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.
Pensionati
Ai conguagli sono tenuti anche i soggetti che nel frattempo siano andati in pensione. In tal caso l'INPS procederà al recupero delle somme direttamente sulle pensioni degli iscritti.
Documenti: Circolare Inps 184/2021