Pensioni, Quando si può rinunciare all'accredito del servizio militare
L'Inps chiarisce i limiti all'esercizio del diritto alla rinuncia dell'accredito dei periodi di servizio militare per i dipendenti del settore pubblico.
Anche i dipendenti pubblici possono chiedere la rinuncia al riconoscimento del periodo di servizio militare. A condizione però che il periodo non abbia determinato il passaggio dal sistema contributivo al sistema misto. Lo comunica l'Inps con il messaggio 4987 del 12 Dicembre 2017 a seguito di numerose richieste di chiarimento in merito alla possibilità, da parte degli iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici. La richiesta di rinuncia è stata infatti riscoperta in questi ultimi anni per i lavoratori del settore pubblico che a causa dell'accredito del servizio militare sono risultati destinatari del sistema misto invece che del sistema contributivo.
L'Istituto precisa che il servizio militare è un periodo di contribuzione figurativa il cui accredito è previsto a domanda da parte dell'interessato e, pertanto, in analogia a quanto già previsto per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gli interessati possono chiedere di rinunciare all’accredito ai fini pensionistici quando lo stesso periodo non sia già stato utilizzato per la liquidazione di precedenti prestazioni. Non è possibile rinunciare all'accredito, ad esempio, quando sia stata già liquidata una pensione.
I limiti al diritto di rinuncia
L'indicata facoltà trova inoltre un ulteriore importante limite nel suo esercizio laddove l'accredito del servizio militare abbia determinato il passaggio del lavoratore dal sistema contributivo al sistema misto. Cioè sia stato l'unico evento che ha determinato la presenza di contribuzione antecedente al 1996. Nello specifico l'Istituto indica che se l'accredito del servizio militare fa assumere al lavoratore la qualità di "vecchio iscritto", cioè determina l'accredito di contribuzione antecedente al 1996 con conseguente passaggio al sistema misto e disapplicazione del massimale contributivo, il lavoratore non potrà più rinunciare all'accredito del periodo di contribuzione figurativa dato che, in questo caso, il servizio militare è stato virtualmente utilizzata per la determinazione delle regole di calcolo della pensione. Ciò vale esclusivamente nel caso in cui il riconoscimento del periodo di servizio militare, ante 1996, sia stata la causa unica e determinante della effettiva disapplicazione del massimale contributivo e cioè del passaggio al sistema misto. Ove invece il periodo di servizio militare sia risultato ininfluente a determinare il passaggio al sistema misto il lavoratore può rinunciare all'accredito. Tale regola, peraltro, era stata già sancita nei confronti dei lavoratori del settore privato con la Circolare Inps 11/2013. Pertanto l'Inps non fa altro che estendere la normativa nei confronti del pubblico impiego a seguito della soppressione dell'Inpdap.
L'istituto rammenta che la facoltà di rinuncia in esame è limitata agli eventi figurativi riconoscibili a domanda dall’interessato e, dunque, riguarda gli iscritti alle sole ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (Cpdel, CPI, CPS e CPUG) non potendo costituire oggetto di rinuncia la contribuzione figurativa accreditabile d’ufficio, come nel caso del servizio militare per gli iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici Stato (CTPS) cioè per i dipendenti civili e militari dello stato a cui si applica il DPR 1092/1973.