Pensioni, Sanzioni ridotte per gli «errori» sull'applicazione del massimale contributivo
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Se il lavoratore è divenuto «vecchio iscritto» dopo l'assunzione il datore di lavoro può beneficiare della riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali sulla contribuzione omessa, eccedente il massimale della base pensionabile.
Sanzioni ridotte per le aziende che non hanno versato i contributi sulla retribuzione eccedente il massimale della base contributiva e pensionabile della legge n. 335/1995 (103.055€ nel 2021).
Se il lavoratore ha presentato una domanda di riscatto o di accredito figurativo tale da avergli fatto acquisire anzianità al 31.12.1995 il datore di lavoro potrà regolarizzare l'omesso versamento della contribuzione eccedente il massimale senza pagare le sanzioni per le omissioni contributive (come accaduto sino ad oggi) ma solo gli interessi legali per il ritardato pagamento.
Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 4412/2021 in cui rettifica parzialmente le indicazioni fornite lo scorso anno in materia.
La questione
Nel corso della carriera lavorativa può accadere che un lavoratore privo originariamente di contribuzione al 31.12.1995 e, quindi, soggetto al massimale della base pensionabile e contributiva valorizzi dei contributi anteriori al 1996 (es. presenti una domanda di riscatto di laurea o chieda l'accredito di un periodo figurativo come il servizio militare). In tal caso, come noto, il lavoratore perde la qualifica di "nuovo iscritto", entra nel sistema misto con una serie di conseguenze dal punto di vista previdenziale. Tra queste va segnalato che non è più soggetto al massimale della base pensionabile.
Pertanto il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione anche sulla quota di reddito eccedente il massimale stesso a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo (in caso di riscatto l’esclusione è subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico cioè del pagamento di almeno una rata). Questo in teoria perché nella pratica non esiste un obbligo in capo al lavoratore di comunicare al datore di lavoro la variazione del proprio status, da "nuovo" a "vecchio" iscritto, per consentirgli di adempiere tempestivamente l'obbligo assicurativo IVS.
Spesso accade l'inverso, cioè che il datore continui ad adempiere all’obbligo contributivo nella misura originaria ritenendo ancora utile, ai fini della misura della contribuzione dovuta, l’unica dichiarazione resa dal lavoratore all’atto dell’assunzione attestante l'assenza di contribuzione anteriore al 31.12.1995.
Omissione Contributiva
Nel messaggio n. 5062/2020 lo scorso anno l'INPS aveva comunicato che il mancato adempimento degli obblighi contributivi sarebbe stato trattato alla stregua di un'omissione contributiva con le annesse sanzioni civili previste dall'articolo 116, co. 8, lettera a) della legge n. 388/2000. Cioè oltre alla somma omessa il datore di lavoro avrebbe dovuto versare una sanzione civile, calcolata sulla contribuzione non corrisposta, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti entro un massimo pari al 40% della contribuzione omessa.
Riduzione delle sanzioni
Ora, a parziale rettifica delle precedenti indicazioni, l'INPS precisa che la fattispecie in esame - acquisizione di anzianità contributiva su domanda (riscatto o accredito figurativo) - può essere ricondotta all'ipotesi di cui alla lettera a), prima parte, del comma 15, dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, che consente, fermo l’integrale pagamento dei contributi dovuti, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali.
In sostanza può attagliarsi all'ipotesi di «mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo», sul presupposto che l'errore è stato indotto da un comportamento omissivo del lavoratore. Del resto il datore di lavoro avrebbe continuato a considerare regolarmente adempiuto l’obbligo contributivo in assenza della rettifica della dichiarazione originariamente resa dal lavoratore.
Per cui in queste ipotesi il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento, oltre della somma omessa, dei soli interessi legali in luogo delle sanzioni civili per le omissioni contributive.
Termini
Le omissioni che godono dell'agevolazione sono quelle decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996 (ovviamente entro il termine di prescrizione quinquennale).
Queste somme, spiega l'INPS, vanno versate entro il termine indicato nella diffida comunicata all'azienda. A partire dalla predetta scadenza e fino al giorno dell’effettivo integrale pagamento della contribuzione richiesta il datore dovrà pagare le sanzioni regolari previste in materia di omissioni contributive.
Documenti: Messaggio Inps n. 4412/2021