Stop al Contributo di solidarieta' sui Fondi Speciali
La misura, introdotta dalla legge Fornero, per colpire i lavoratori e i pensionati iscritti ai soppressi fondi speciali esaurisce i propri effetti il 31 dicembre 2017.
La misura era stata introdotta dalla Riforma Fornero del 2011 sottoforma di un prelievo di solidarieta' a carico dei lavoratori e dei pensionati che hanno maturato periodi contributivi presso alcuni fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gran parte dei quali ormai assorbiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps. Si tratta degli iscritti al soppresso fondo elettrici, al fondo telefonici, al fondo trasporti, all'ex Fondo Inpdai e al fondo Volo, l'unico sopravvissuto alle riforme degli anni '90.
Il contributo è dovuto per tutti coloro che al 31.12.1995 avevano maturato un’anzianità presso i suddetti fondi pari o superiore a 5 anni (comprensivi delle anzianità trasferite da altri fondi e degli eventuali contributi da riscatto e da accredito figurativo), nelle misure riepilogate nella tavola sottostante. Il contributo è stato applicato partendo dal presupposto che tali fondi erogano trattamenti pensionistici superiori a quelli dell'assicurazione generale obbligatoria soprattutto con riferimento alle anzianità contributive maturate prima della Riforma Amato (cioè ante 1992).
Il contributo che non ha risparmiato neanche i soggetti che ancora si trovano in costanza di attività lavorativa, ha determinato un prelievo mensile tra i 20 e i 70 euro al mese per 13 mensilità, una ulteriore gabella che si aggiunge alle altre misure che in questi anni hanno colpito i pensionati della classe media: i titolari di assegni superiori le 3 volte il minimo inps stanno infatti continuando a pagare il blocco dell'indicizzazione del biennio 2012-2013, solo parzialmente rimosso con il decreto legge 65/2015 (e comunque solo con riferimento agli assegni ricompresi tra le 3 e le 6 volte il minimo inps) oltre a fasce di perequazione dei trattamenti pensionistici di gran lunga inferiori rispetto al passato.
Il prelievo non ha coinvolto le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps (circa 2.500 euro lordi al mese), nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Le pensioni interessate sono dunque quelle di vecchiaia, anzianità, ai superstiti, e quelle anticipate e di vecchiaia introdotte dalla “legge Monti”. Ai fini della quantificazione dell’anzianità contributiva al 31/12/1995, vengono utilizzate tutte le contribuzioni di natura obbligatoria, figurativa, da ricongiunzione, riscatto o riconoscimento gratuito, calcolata secondo la normativa previgente all’armonizzazione dei vari Fondi. Qualora, a seguito del calcolo del contributo, la misura della pensione scende sotto il limite di 5 volte il trattamento minimo, la stessa viene posta in pagamento nel rispetto del limite di legge e l’importo del contributo è costituito dalla differenza tra tale limite e l’importo della pensione a calcolo. La novità non ha risparmiato neanche gli Autoferrotranvieri che erano stati già chiamati a versare, negli anni compresi tra il 1996 ed il 1999, un 2,5 per cento aggiuntivo di contribuzione.