I Contributi volontari si possono versare anche durante il part-time
Dal 1° gennaio 1997 è possibile utilizzare la contribuzione volontaria anche durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro per integrare l'importo dell'assegno o per coprire periodi di vuoto contributivo.
Fino al 1996, l’autorizzazione era concessa, infatti, solo in caso di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro: dal 1997, invece, per effetto del DLgs. n. 564/96, successivamente modificato dal DLgs 278/98, che costituisce attuazione di una delle deleghe della legge n. 335/1995, è possibile chiedere la prosecuzione volontaria anche nei casi seguenti: 1) di sospensione del rapporto di lavoro prevista da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa (si pensi ad esempio alle aspettative non retribuite per motivi privati o per malattia, ai periodi di sciopero, i casi di interruzione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per servizio militare, ai congedi per formazione e ai congedi biennali per gravi e documentati motivi familiari come previsti dalla legge 53/2000); 2) di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e finalizzati alla riqualificazione professionale; 3) di non effettuazione dell'attività di lavoro all’interno di un rapporto di lavoro part time di tipo orizzontale, verticale o ciclico; 4) per periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (in questa ipotesi il lavoratore deve provare però l'iscrizione nelle liste di disoccupazione ed il mantenimento dello stato di disoccupato oltre a non aver altra contribuzione figurativa accreditata per il medesimo periodo).
L'autorizzazione al versamento volontario è alternativa all'esercizio della facoltà di riscatto alla quale l'interessato dovrà necessariamente ricorrere per coprire tali periodi qualora siano spirati i termini per effettuare i relativi versamenti. Inoltre può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato) non è cessato (si pensi al part-time o alla sospensione del rapporto di lavoro per la fruizione dei congedi) ad integrazione di una contribuzione da lavoro o figurativa già riconosciuta dall'ordinamento in modo da far raggiungere a questi soggetti una prestazione pensionistica più elevata.
I Requisiti contributivi. Per ottenere l'autorizzazione il lavoratore deve poter far valere almeno 5 anni di contributi; in assenza di contributi per 5 anni ne sono sufficienti 3, purché presenti negli ultimi 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione. In deroga a quest’ultimo requisito, è possibile far valere un requisito ridotto, non inferiore ad un anno nell’ultimo quinquennio, nel caso in cui la prosecuzione volontaria serva per periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione all’interno di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e ciclico o per periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.
Si ricorda che, per quanto riguarda il versamento durante il part-time, l'autorizzazione ha natura speciale rispetto alla normale autorizzazione ai volontari. Ha validità limitata alla copertura e/o all’integrazione dei periodi di part-time già trascorsi e non può essere utilizzata per periodi che si collocano al di fuori del periodo di lavoro. Per questi il lavoratore dovrà chiedere una seconda autorizzazione che potrà essere concessa sulla base delle normali regole in materia di prosecuzione della contribuzione volontaria (cfr. Circolare Inps 29/2006).
Astensione Facoltativa. Per effetto della legge 53/2000 sui congedi parentali il versamento volontario può anche essere richiesto per i periodi di astensione facoltativa per maternità del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) nonchè per i periodi di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno di vita e dei permessi per l'allattamento ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale). Per l'effettuazione di tali versamenti non sono previsti particolari requisiti e, conseguentemente, tale facoltà potrà essere esercitata da tutti coloro che hanno richiesto l'accredito degli eventi per i quali è prevista l'attribuzione di un valore figurativo determinato con riferimento all'ammontare dell'assegno sociale (Circolare Inps 15/2001).
Documenti: Circolare Inps 29/2006; Circolare Inps 45/2009; Circolare Inps 15/2001