Pensioni, Stop alle sanzioni per architetti e ingegneri
L’Inps recepisce la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha ribadito l’inapplicabilità delle sanzioni civili per il periodo anteriore al 2011 anche nei confronti di architetti e ingegneri.
Niente sanzioni civili a carico di ingegneri e architetti per il mancato versamento dei contributi previdenziali fino al 2011, anno a partire dal quale è diventata obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata Inps dei professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono perciò iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa). Lo rende noto l’Inps nel messaggio 2403/2024 in cui ribadisce le indicazioni già fornite due anni fa con Circolare n. 107/2022.
La questione
I chiarimenti riguardano la controversa norma di interpretazione autentica (art. 18, co. 2 del dl n. 98/2011 convertito con legge n. 111/2011) con la quale il legislatore – ribaltando il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità – ha affermato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps (anche) dei professionisti la cui attività risulta regolata dall’iscrizione ad albi e/o collegi ove per qualsiasi motivo non versino il contributo soggettivo presso la rispettiva cassa professionale (es. per divieto statutario, per mancato raggiungimento di un reddito minimo, eccetera).
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/2022 ha validato nella sostanza l’intervento del legislatore censurandolo solo nella parte in cui non ha esonerato i professionisti dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla gestione separata per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Secondo la Consulta, infatti, è stato violato il principio del legittimo affidamento frutto del precedente orientamento della giurisprudenza di Cassazione favorevole ai professionisti. In continuità con quanto deciso nella sentenza n. 104 del 2022 per la categoria forense la decisione è stata recentemente confermata con specifico riguardo degli architetti e ingegneri (Corte Cost. n. 54/2024).
Niente sanzioni civili
Di conseguenza l’Inps ribadisce quanto già affermato con Circolare n. 107/2022. In tale sede l’Istituto ha precisato che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza devono da un lato versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata ma sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. Cioè sino all’anno di imposta 2011. L’esclusione delle sanzioni civili avviene d’ufficio, senza necessità di presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati.
Tali indicazioni, in sostanza, si applicano in via generale a tutti i professionisti anche, quindi, ad architetti e ingegneri.
Il decorso del termine
L’Inps coglie l’occasione anche per riaffermare che il dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi (cinque anni) decorre dalla data in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Documenti: Messaggio Inps 2403/2024