Quando è possibile chiedere o aggiornare l'ISEE Corrente
Approvato il nuovo modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) contenente le nuove indicazioni per il rilascio dell'ISEE corrente dopo il dl n. 101/2019.
E' stato pubblicato ieri sul sito del Ministero del Lavoro (sezione pubblicità legale) il nuovo modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornato con le nuove istruzioni per il rilascio dell'ISEE corrente dopo la novella del dl n. 101/2019 ed il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2021. Si tratta del decreto direttoriale n. 314 del 7 settembre 2021 contenente anche le istruzioni per la compilazione del modello.
Come noto l'articolo 6 del dl n. 101/2019 ha introdotto la possibilità di aggiornare l'Isee anche per variazioni patrimoniali del nucleo familiare in aggiunta a quanto previsto sinora (perdita del posto di lavoro, interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario, variazione del reddito del nucleo familiare superiore al 25 per cento). In particolare l'ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere presentato anche in caso l'Indicatore della situazione patrimoniale (cioè la somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle rispettive detrazioni e franchigie) calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per piu' del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.
Le regole
Conseguentemente il nuovo modello aggiorna, nel riquadro S2, le variazioni rilevanti ai fini della richiesta o dell'aggiornamento dell'Isee corrente. Sono le seguenti:
- è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
- è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente per il quale è iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
- è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU e che possa dimostrare di essere stato occupato in queste tipologie contrattuali per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;
- è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno 12 mesi;
- è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo;
- è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuale delll'ISEE calcolato ordinariamente;
- è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore del 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata dall'ISEE calcolato ordinariamente (tale variazione può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno).