Pensioni, Ok alla restituzione delle somme indebitamente percepite al netto delle ritenute subite
L’INPS rende noto le modalità di ripetizione delle somme indebitamente percepite al netto delle ritenute alla fonte a titolo di acconto. La norma stabilisce anche un credito di imposta del 30% a favore del sostituto di imposta.
Più favorevole la restituzione all’INPS di pensioni e/o prestazioni sociali indebitamente percepite relative ad anni precedenti. A partire dal 1° gennaio 2020 i contribuenti sono tenuti alla restituzione solo delle somme effettivamente percepite, cioè al netto del prelievo fiscale, senza più dover recuperare le ritenute subite deducendole dal reddito complessivo dell’anno di imposta in cui avviene la ripetizione (come accaduto sino ad oggi).
Lo rende noto l’INPS nella circolare n. 174 del 22 novembre 2021 in cui illustra la nuova disciplina contenuta nell’articolo 150 del dl n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio).
La norma ha anche previsto il riconoscimento, al sostituto di imposta in luogo del rimborso, di un credito di imposta pari al 30% delle somme nette ricevute da utilizzare in compensazione senza limiti di importo.
Tale normativa, di recente, è stato oggetto di disciplina anche da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 14 luglio 2021.
Restituzione delle somme indebitamente percepite
La novella ha l’obiettivo di semplificare le modalità di restituzione delle somme indebitamente erogate relative ad anni precedenti, assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto da parte del sostituto d’imposta. Si tratta, in sostanza, delle pensioni e delle prestazioni sociali (es. ammortizzatori sociali, Naspi, Dis-coll, Ape sociale) con esclusione delle prestazioni sulle quali non si applicano le ritenute perché esenti da imposizione fiscale (es. pensioni ed assegni sociali, prestazioni di invalidità civile, assegni familiari, maggiorazioni sociali, eccetera).
Inoltre, la norma non si applica sulle somme assoggettate a ritenuta restituite nello stesso anno di pagamento.
L’attuale criterio, come noto, prevede che il sostituto d’imposta sia tenuto a richiedere al percettore la restituzione delle somme indebite - se assoggettate a tassazione in anni precedenti - al lordo delle ritenute fiscali, salvo riconoscere al contribuente il diritto al recupero delle ritenute subite attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell’anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda.
L’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale prevede, invece, che la restituzione debba riguardare solo le somme effettivamente percepite dal contribuente in quanto entrate nella concreta disponibilità del percettore, cioè al netto della tassazione effettivamente applicata dal sostituto d’imposta.
Con l’intervento legislativo in discussione le somme da restituire vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subita, nonché delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef e non costituiscono più onere deducibile per il contribuente.
Calcolo e individuazione delle somme in caso di ripetizione parziale
Ove l’indebito sia relativo ad una sola parte della somma complessivamente erogata l’Inps spiega che, in assenza di una specifica indicazione normativa, per calcolare la nettizzazione degli importi da ripetere trova applicazione il criterio di proporzionalità (Circ. n. 8/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate) secondo cui «il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all’indebito».
Si ipotizzi il caso in cui il sostituto di imposta nell’anno 2019 abbia erogato circa 28.000 euro, operando ritenute IRPEF per 6.960 euro. Poi, nel 2021 richiede la restituzione di circa un quarto della somma complessiva erogata (28.000*/4) = 7.000 euro. Per stabilire l’importo netto della somma indebita oggetto di restituzione, il sostituto di imposta dovrà sottrarre un quarto dalle ritenute totali operate nel 2019 (6.960 euro). Nell’ipotesi evidenziata, il valore è di circa 1.740 euro (6.960*1/4). Quindi, l’importo delle somme indebito, al netto della ritenuta Irpef, sarà di circa 5.260 euro (7.000 -1.740).
Credito di imposta al 30%
Viene, inoltre, riconosciuto nei confronti dell’Erario un credito di imposta del 30% delle somme ricevute. Il credito sorge a favore del sostituto d’imposta (cioè l’Inps) all’esito di accertamento del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, a prescindere dalla effettiva restituzione delle somme indebite. Si tratta infatti, di un diritto autonomo diverso dal credito nei confronti del percipiente la cui inazione non deve pregiudicare il recupero delle somme indebitamente versate all’Erario.
Restituzione delle somme indebitamente percepite e nota di addebito
La nuova disciplina, spiega l’INPS, si applica a partire dalle somme restituite dal 1° gennaio 2020 con esclusione, tuttavia, dei rapporti già «definiti» al 19 maggio 2020 data di entrata in vigore del dl n. 34/2020. Per rapporti «definiti» si intendono quelli riconducibili alle seguenti casistiche:
- a) la restituzione delle somme indebite sia già avvenuta al lordo, oppure, sia stabilita da pronunce giurisdizionali passate in giudicato per la restituzione al lordo;
- b) per il recupero delle somme indebite sia in corso con un piano di rateizzo, con il calcolo al lordo delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, questo perché il rapporto tra le parti è stato definito al momento dell’approvazione del piano di recupero;
- c) sia stata già notificata la nota di debito con avvio delle procedure di recupero, compensazione o prelievo sulla prestazione, sebbene, non sono ancora terminati i processi gestionali;
- d) nelle fattispecie in cui sia previsto il pagamento dell’indebito con rimessa in denaro, sia stata già notificata la nota di debito alla data del 19 maggio 2020 e sia decorso il termine di 30 giorni prescritto per l’adempimento senza che l’interessato abbia adempiuto.
Ai fini della notifica la data da considerare è quella di consegna della nota di debito al destinatario.
In questi casi, l’INPS procederà a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite al lordo delle ritenute subite. Inoltre, è riconosciuto l’onere fiscalmente deducibile, senza operare conguagli o ricalcoli degli importi, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del TUIR.
Documenti: Circolare INPS n. 174 del 22 novembre 2021