Riqualificazione Energetica, Gli incapienti potranno cedere il bonus del 65% come pagamento
I contribuenti incapienti potranno cedere la detrazione fiscale del 65% ai fornitori o alle imprese che abbiano eseguito nel 2016 lavori di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici.
La misura consente ai soggetti che si trovano nella no tax area in ambito IRPEF per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro assimilato a quello dipendente, da lavoro autonomo, da attività commerciali e lavoro autonomo non abituali (quindi redditi diversi), di optare per la cessione della propria detrazione fiscale del 65% per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. I possessori di redditi esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir, normalmente, infatti, perdono l'agevolazione in quanto il reddito percepito non è capiente. La modifica, contenuta nella legge di stabilità, consente a questi contribuenti di valorizzare il beneficio fiscale cedendolo alle imprese che hanno eseguito i lavori come parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali. La situazione di incapienza del contribuente deve essere valutata con riferimento al periodo d'imposta 2015.
La disposizione, ricorda l'Agenzia, riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici (nel solo anno 2016), per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda del 65 per cento. La scelta di cedere il credito deve, inoltre, risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare in forma scritta al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
Per rendere efficace tutta l'operazione, sottolinea l’amministrazione fiscale, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all'agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l'avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
A loro volta i fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in dieci rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L'Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l'uso del credito d'imposta da indicare nell'F24.
Documenti: La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate