Ristrutturazioni edilizie, detraibili anche le spese effettuate singolarmente dai condomini
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015, ha risposto ad un quesito riguardante il c.d. “Condominio minimo" e la detraibilità delle spese per interventi edilizi.
Nella richiesta presentata alle Entrate l'istante aveva premesso all’Agenzia che, sulle parti comuni di un edificio composto da tre appartamenti distintamente accatastati (intestati all’istante e ad ognuno dei suoi due fratelli), erano stati effettuati interventi edilizi nei mesi di giugno e luglio 2014, dopo avere richiesto le autorizzazioni previste al competente ufficio comunale.
I pagamenti relativi agli interventi erano stati effettuati, pro quota da ciascuno dei proprietari, mediante l’apposita procedura di bonifico bancario prevista per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati. Considerato che i lavori interessavano le parti comuni dell’edificio senza che fosse stato richiesto il codice fiscale del condominio, l’interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di poter fruire, per le spese sostenute, della detrazione prevista gli interventi di ristrutturazione edilizia.
L’Agenzia ha ricordato in primis che per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla circostanza che sia il condominio ad essere intestatario delle fatture e ad eseguire, nella persona dell’amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.
Ciò detto l'Agenzia ha dato comunque parere favorevole alla possibilità di fruire della detrazione nel caso prospettato dal contribuente posto che il pagamento con l’apposito bonifico bancario/postale è stato effettuato da parte di tutti i condòmini e, quindi, secondo l’Agenzia, non c'è stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito del pagamento.
La detrazione, pertanto, si può applicare, ma è comunque necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014, in cui sono state sostenute le spese: 1) sia presentata a un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6; 2) sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 605/1973, per l’omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912; 3) il condominio invii una comunicazione in carta libera all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio. GamsinNella comunicazione, unica per tutti i condòmini, deve essere specificato, distintamente per ciascun condomino: le generalità e il codice fiscale; i dati catastali delle rispettive unità immobiliari; i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi; le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
Ciascun condomino, nel presupposto che la ripartizione delle spese corrisponda ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del Codice civile per la suddivisione delle spese, potrà inserire le spese sostenute nel periodo d’imposta 2014 nel modello UNICO PF 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015 o, se ha già presentato il modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015, considerato che il termine di presentazione del modello (25 ottobre) cade in un giorno festivo.
Documenti: Il testo della Risoluzione delle Entrate 74/2015