Saldo e Stralcio, Prorogati al 31 luglio 2019 i termini per l'adesione agevolata
La proroga riguarda anche i termini della cd. rottamazione-ter. La novità è contenuta nel DL Crescita. I lavoratori autonomi e i professionisti potranno versare i contributi previdenziali iscritti a ruolo in misura ridotta se versano in condizioni di difficoltà economica.
La proroga
I termini prorogati riguardano la cd. Rottamazione-ter con la quale il debitore beneficia dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive e il Saldo e Stralcio, cioè la possibilità per il debitore di poter conseguire anche una riduzione del capitale a seconda della condizione economica.
La riapertura riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al “Saldo e stralcio” o alla “rottamazione-ter” presentate entro lo scorso 30 aprile. Per cui i contribuenti potranno presentare una dichiarazione di adesione (sia al Saldo e Stralcio che alla Rottamazione-ter) solo rispetto a debiti non precedentemente inseriti. Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 31 luglio 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021. Restano invariate le condizioni per l'accesso previste dalla legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), già anticipati ad inizio anno sulle pagine di questa rivista.
Saldo e stralcio
Il Saldo e Stralcio si rivolge alle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica in uno dei seguenti casi: 1) quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro; 2) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3).
Rientrano nella definizione agevolata i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dai contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps (es. commercianti, artigiani, coltivatori diretti, gestione dei parasubordinati) con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono previste percentuale ridotte per il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritarda iscrizione, secondo l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare:
a) 16% delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, con ISEE fino a 8.500 euro;
b) 20% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
c) 35% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
Per quei soggetti per i quali la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento, è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.
Chi aderisce alla procedura beneficia dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora; resta, invece, il pagamento dell'aggio dovuto all'agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Resta inteso che chi utilizzerà il Saldo e Stralcio rischierà una pesante riduzione della copertura previdenziale sia ai fini del diritto che della misura della pensione non essendo prevista la copertura da parte dell'Inps o delle Casse Professionali della cifra originariamente dovuta e non versata a titolo di contribuzione IVS.
Rottamazione-ter in alternativa
Per i contribuenti che non versino nelle condizioni economiche di difficoltà resta ferma la possibilità di avvalersi della cd. rottamazione 2018 contenuta nel Dl 119/2018 utilizzabile anche per sanare i debiti contributivi i cui termini sono stati, come detto, prorogati anch'essi al 31 luglio 2019.
La rottamazione-ter, a differenza del saldo e stralcio, non prevede una riduzione del capitale dovuto ma solo la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora e riguarda i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Nel caso della Rottamazione-ter si può scegliere di pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni). La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.