Sanatoria Contributiva, differito il termine di invio delle domande
I chiarimenti in un documento dell’Inps. I lavoratori autonomi avranno tempo sino all’11 dicembre 2023 per chiedere il versamento dei contributi relativi alle rottamazioni 2023 e 2018.
Slitta di un mese il termine concesso dall’Inps ai lavoratori autonomi per trasmettere telematicamente la richiesta di volersi avvalere della sanatoria contributiva prevista dal decreto lavoro. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4244/2023 in cui spiega che il nuovo termine è fissato all’11 dicembre 2023 in luogo del precedente 10 novembre 2023.
Sanatoria Contributiva
L’articolo 23 del dl n. 48/2023 convertito con legge n. 85/2023 (cd. «decreto lavoro») ha introdotto la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione sia alla rottamazione 2023 (legge 197/2022, debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), sia di quella intervenuta nel 2018 (dl 198/2018, debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010). La norma consente ai lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, agricoli autonomi, committenti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps) di non compromettere la rendita pensionistica a seguito delle due rottamazioni scattate in automatico per i debiti contributivi d'importo fino a 1.000 euro. Le rottamazioni, infatti, hanno fatto perdere i relativi periodi ai fini della maturazione del diritto e della misura della pensione non essendo previsto, per gli autonomi, il principio dell’automatismo delle prestazioni. Con la sanatoria i contributi possono essere versati recuperando, pertanto, i relativi periodi ai fini del pensionamento.
Termine differito
Con la Circolare n. 86/2023 l’Inps ha reso disponibili i modelli di domanda a seconda se trattasi dello stralcio del decreto legge n. 119/2018 o della legge n. 197/2022 che dovevano essere trasmessi all’Ente entro il 10 novembre 2023. Questa data, spiega l’Istituto, è ora posticipata all’11 dicembre 2023 mentre resta immutata al 31 dicembre 2023 la data per il pagamento integrale delle somme oggetto di riconteggio che dovrà essere effettuato in unica soluzione.