Sanatoria Contributiva, Domande entro il 10 novembre 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Resi disponibili i modelli che gli interessati dovranno compilare ed inviare telematicamente tramite il cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi. Se la domanda verrà accolta bisognerà versare le somme entro il 31 dicembre 2023.
Chi aderisce alla sanatoria sui debiti contributivi cancellati dalla rottamazione cartelle dovrà versare all’Inps anche le sanzioni civili eventualmente maturate sino alla data di annullamento automatico, cioè sino alla data del 24 ottobre 2018 o del 30 aprile 2023 a seconda dei casi. Oltre, ovviamente, alla agli importi dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 86/2023 in cui spiega di aver reso disponibili i modelli di adesione al cosiddetto riconteggio dei debiti cancellati con le rottamazioni 2018 e 2023 da trasmettere entro il 10 novembre 2023.
Sanatoria Contributiva
L’articolo 23 del dl n. 48/2023 convertito con legge n. 85/2023 (cd. «decreto lavoro») ha introdotto la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione sia alla rottamazione 2023 (legge 197/2022, debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), sia di quella intervenuta nel 2018 (dl 198/2018, debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010). La norma intende consentire ai lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, agricoli autonomi, committenti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps) di non compromettere la rendita pensionistica a seguito delle due rottamazioni scattate in automatico per i debiti contributivi d'importo fino a 1.000 euro.
Quando
Essendo la sanatoria collegata alle due rottamazioni l’Inps spiega che il riconteggio potrà essere richiesto se alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui alla legge n. 119/2018, e al 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022, oltre a non essere caduti in prescrizione quinquennale, i debiti annullati risultavano oggetto di rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso; procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto; intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.
Domande al via
L’Istituto spiega di aver reso disponibili due modelli di domanda a seconda se trattasi dello stralcio del decreto legge n. 119/2018 o della legge n. 197/2022. Nella domanda l’interessato dovrà:
- indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
- selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale;
- assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.
Nell’Istanza l’interessato dovrà, inoltre, valorizzare una delle seguenti motivazioni:
- crediti oggetto di rateizzazione concessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- crediti oggetto di definizione agevolata;
- crediti oggetto di contenzioso giudiziario (è necessario indicare la data del ricorso e il numero di registro generale);
- crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione (in tale ipotesi occorre allegare la copia dell’atto di intimazione in questione);
- crediti oggetto di azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione.
Domande entro il 10 novembre
I modelli dovranno essere trasmessi all’Inps telematicamente entro il 10 novembre 2023 avvalendosi dei relativi cassetti previdenziali per ciascuna tipologia (commercianti-artigiani, agricoli autonomi, committenti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) oppure tramite PEC all’indirizzo della struttura Inps territorialmente competente.
Sanzioni civili
Le operazioni di riconteggio comprendono, oltre agli importi dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico – 24 ottobre 2018 o 30 aprile 2023 – avuto riguardo a ciascuna delle misure di stralcio.
Le sanzioni civili, spiega l’Inps, sono dovute secondo il regime applicato al momento dell’affidamento del credito all’agente della riscossione e riportato nella Cartella di pagamento ovvero nell’Avviso di Addebito e calcolate con il tasso vigente alle predette date di annullamento.
Le situazioni che possono verificarsi sono le seguenti:
- Crediti interessati da regolarizzazione mediante rateizzazione concessa dall’agente della riscossione (articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973): le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico.
- Crediti che, alla data dell’annullamento automatico, erano interessati da procedure di definizione agevolata: le sanzioni civili non sono dovute, posto che tali misure avrebbero consentito al contribuente l’estinzione del debito con il pagamento esclusivamente della quota capitale.
- Crediti per i quali era in corso un procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Inps: le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico.
- Crediti interessati da azioni di recupero mediante atto di intimazione di pagamento ovvero da azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione: le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico.
Tempi stretti
La tempistica è piuttosto stretta. Come accennato bisogna trasmettere le istanze entro il 10 novembre ma l’Inps non ha un termine perentorio per rispondere. L’Istituto si limita a precisare che comunicherà l’esito dell’istanza (favorevole o sfavorevole) «in tempo utile per consentire il pagamento degli importi entro il 31 dicembre 2023 in unica soluzione o in forma rateale». Quest’ultimo sarà difficilmente utilizzabile dato che il saldo deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
In ogni caso l’accredito sulla posizione assicurativa dei periodi in parola avverrà solo dopo l’integrale pagamento dell’importo notificato (non è ammesso il pagamento parziale).
Documenti: Circolare Inps 86/2023