Tari, la legge di stabilità rinvia di due anni i fabbisogni standard
Rinvio al 2018 dell'obbligo di considerare i fabbisogni standard per la determinazione delle tariffe Tari. Confermate per altri due anni le deroghe al metodo normalizzato .
La stessa norma allunga poi anche il periodo temporale – dal 2015 al 2017 – in cui i Comuni possono continuare ad avvalersi delle deroghe al metodo normalizzato previsto dal Dpr 158/1999, per il calcolo delle tariffe Tari, non considerando il coefficiente Ka (previsto per il calcolo della quota fissa delle utenze domestiche) e adottando i coefficienti Kb, Kc e Kd (utilizzati per il calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, della quota fissa e della quota variabile delle utenze non domestiche) in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi del 50% avvantaggiando le categorie con una maggiore produttività di rifiuti.
In sostanza sino al 2017 i Comuni potranno derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal Dpr n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche consentendo di mitigare la tariffa per alcune categorie di contribuenti (in particolare ristoranti, pizzerie, ortofrutta e pescherie). In mancanza della proroga, da quest'anno 2016, i Comuni avrebbero dovuto di nuovo modificare l'assetto tariffario, con conseguente rilevante aggravio dei costi per gli esercizi commerciali.