Tasi 2014, doppia scadenza nei comuni ritardatari
Con le nuove indicazioni fornite dal governo in materia di Tasi si aggiunge un ulteriore capitolo al pagamento delle imposte sugli immobili a giugno. Come già detto nelle pagine di Pensioni Oggi nei giorni scorsi per sapere se i contribuenti dovranno presentarsi alla Cassa il 16 Giugno bisognerà attendere il 1° Giugno. I Comuni, infatti, hanno tempo fino al 23 maggio prossimo per approvare le delibere che dovranno essere pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio.
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Se la delibera non viene approvata, il pagamento slitta al 16 settembre per le seconde case (data però ancora da confermare in via definitiva), e direttamente al 16 dicembre per la prima casa. L'appuntamento è fissato al 16 Giugno solo nei comuni che avranno approvato le delibere entro il 23 Maggio (attualmente sono solo 514 su oltre 8mila i comuni in cui già si conoscono le delibere). Qui è disponibile l'elenco dei Comuni che hanno provveduto a pubblicare le aliquote "in tempo".
Le Regole per il pagamento della Tasi sulla Prima Casa - Per chi possiede solo un'abitazione principale non di lusso, quindi non più soggetta ad Imu, la Tasi è l'unica imposta patrimoniale dovuta (la base imponibile è infatti la stessa dell'Imu, ossia la rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160) anche per le pertinenze, fino ad un massimo di tre e una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine e soffitte, box, posti auto scoperti). L'aliquota massima applicabile è pari al 2,5 per mille ma i comuni possono, nella loro autonomia, decidere di alzarla sino al 3,3 per mille per finanziare detrazioni per le categorie economicamente piu' disagiate. I Comuni in questo campo hanno mano libera: possono stabilire le aliquote e le detrazioni come meglio credono: sulla base del numero degli occupanti, in base ai metri quadri, relativamente al quartiere, in riferimento al reddito o altro, senza alcun limite alle ipotesi praticabili.
In ogni caso per la gran parte dei Comuni la Tasi sulla prima casa sarà rinviata a dicembre. Com'è noto infatti, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014 in tutti i casi in cui i Comuni non abbiano pubblicato la delibera di pagamento sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio 2014. Per verificare se il Comune ha preso o meno le decisioni in materia occorre, dunque, consultare la banca dati a questo indirizzo: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm
Le Regole per il pagamento della Tasi sugli altri immobili - Per chi possiede più di un appartamento, altre pertinenze che non rientrano tra quelle esenti, o immobili commerciali, la Tasi si pagherà a Giugno solo nei Comuni "puntuali" con le decisioni. Nei comuni ritardatari la prima rata della Tasi si pagherà entro il 16 settembre; e il saldo dell'imposta, sarà, invece, entro il 16 dicembre. Ma su questi immobili si dovrà pagare anche l'Imu che non subisce spostamenti (acconto quindi il 16 Giugno e saldo il 16 dicembre). In questo caso la prima rata dell'Imu deve essere versata sulla base dell'aliquota prevista per il 2013.
Immobili in Affitto - Nei Comuni che hanno pubblicato le delibere saranno chiamati alla cassa a giugno anche gli inquilini per pagare la Tasi. La legge prevede, infatti, che una quota sia a carico di chi occupa l'appartamento, o l'immobile commerciale, sia in affitto sia a titolo di comodato gratuito. Unica eccezione i contratti con durata entro i tre mesi nel corso dell'anno. In questo caso, infatti, il pagamento spetta solo al proprietario. La legge mette a carico dell'inquilino una quota tra il 10 e il 30% dell'imposta e non è prevista la possibilità di rivalersi sul proprietario se l'inquilino non paga. E' prevedibile, quindi, che nella stragrande maggioranza dei casi la quota dell'inquilino sia del solo 10%. La certezza, però, può darla solo la delibera comunale.
Si ricorda che per il pagamento della Tasi va utilizzato il modello F24 come previsto per l'Imu. I codici di pagamento sono diversi per cui anche chi deve pagare per un solo immobile dovrà compilare due righi. E' possibile utilizzare anche per la Tasi eventuali crediti d'imposta per i quali si è deciso di optare per la compensazione.