Tasi 2016, Niente Acconto per gli inquilini residenti nell'immobile
Da quest'anno gli inquilini non saranno più tenuti a versare parte del tributo come accadeva sino allo scorso anno. La novità è prevista nella legge di stabilita' per il 2016.
La base di calcolo dei due tributi è identica: occorre partire dalla rendita catastale dell'immobile al 1° gennaio 2016, rivalutarla del 5% e moltiplicarla per il moltiplicatore catastale che varia a seconda della categoria catastale. A cambiare sono solo le aliquote che variano da comune a comune. Diverso ovviamente è anche il presupposto impositivo: l'Imu coinvolge solo i proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile, in quanto ha natura patrimoniale, la Tasi interessa anche gli inquilini in quanto collegata alla fruizione dei servizi comunali. La regola generale vuole che l'inquilino versi la TASI nella misura, stabilita dal comune con regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
Quest'anno però potranno tirare un respiro di sollievo gli inquilini che adibiscono l'immobile non "di lusso" ad abitazione principale. La legge di stabilita', infatti, ha esentato dal pagamento della Tasi anche il detentore dell’immobile adibito ad abitazione principale, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In tale circostanza, quindi, l'inquilino non sarà più tenuto a versare una parte del tributo come accadeva sino allo scorso anno. Il proprietario dell'immobile dovrà invece pagare la sua quota di imposta nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Ove il comune non abbia inviato tempestivamente la delibera, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la quota a carico del proprietario è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo. La ripartizione tra inquilino e proprietario non riguarda invece l'Imu dato che questo tributo colpisce, come detto, solo i proprietari e mai i detentori.
Uguali anche le modalità di versamento: l'acconto 2016 si calcola nella maggior parte dei Comuni in base alle regole stabilite dal comune per il 2015. Per il saldo del 16 dicembre si applicheranno aliquote ed eventuali detrazioni decise dal comune per il 2016 e si effettuerà il conguaglio. Di conseguenza, se non è cambiato nulla nel proprio patrimonio immobiliare nel 2015, il prossimo 16 giugno basterà versare il 50% di quanto corrisposto per Imu e Tasi l'anno scorso. Qualora il Comune abbia già deliberato aliquote o detrazioni diverse per il 2016, il contribuente potrà comunque utilizzare per l'acconto le nuove aliquote.