TFR, Esteso l'obbligo di versamento al Fondo di tesoreria per le aziende del trasporto pubblico locale
I chiarimenti in un documento INPS. Se c'è una gara pubblica per la cessione del servizio l'azienda cedente dovrà versare il TFR maturato al Fondo di Tesoreria.
La sostituzione del gestore di trasporto pubblico locale a seguito di gara determina l'obbligo per l'azienda cedente di versare il TFR accantonato in azienda di tutti i propri dipendenti presso il Fondo di Tesoreria INPS. E ciò anche ove l'azienda in questione abbia meno di 50 dipendenti. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 2616/2021 pubblicato l'altro giorno in attuazione dell'articolo 48, co. 7, lettera e) del dl n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017.
Trasporto pubblico locale
Per ridurre i rischi di evasione contributiva dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del dl n. 50/2017) il legislatore ha imposto l'obbligo di versamento del TFR presso il Fondo di tesoreria INPS (a cui contribuiscono ordinariamente le aziende con almeno 50 addetti) ai datori di lavoro che svolgono attività di trasporto pubblico locale in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara pubblica. La novità, spiega l'INPS, riguarda tutto il personale non dirigente assunto presso l'azienda cedente, va assolto anche dalle aziende con meno di 50 dipendenti ed è riferito a tutti i lavoratori dipendenti coinvolti nel trasferimento dal gestore uscente al subentrante (anche in caso di accordo in deroga all’applicazione dell’articolo 2112 c.c.).
In particolare: 1) se l'azienda cedente già versa al fondo di tesoreria (in quanto con almeno 50 addetti) il gestore uscente dovrà versare al predetto Fondo anche le quote di TFR maturate precedentemente alla decorrenza dell'obbligo (cioè prima del 1° gennaio 2007) e accantonate in azienda; 2) se l'azienda non raggiunge i 50 dipendenti (e quindi non era soggetta originariamente al Fondo di Tesoreria) l'obbligo va assolto con riferimento all’intero importo del TFR maturato dai lavoratori nel periodo compreso tra la data di assunzione del lavoratore e la data di sostituzione del gestore ossia sino alla data di “trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante”.
Ovviamente l’obbligo del gestore uscente è limitato al versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori che non abbiano scelto, in maniera espressa o tacita, di destinare il TFR alla previdenza complementare. Ai datori di lavoro non possono essere riconosciuti gli sgravi contributivi previsti dall'articolo 10, co. 2 del dlgs n. 252/2005 (esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia) e dall'articolo 8 del dl n. 203/2005 in relazione ai nuovi periodi che formano oggetto di contribuzione al fondo di tesoreria (cioè quelli intercorrenti tra la data di assunzione e quella di sostituzione del gestore).
Decorrenza
L'obbligo, come detto, scatta dal 24 aprile 2017 e si applica, a prescindere dal contenuto del bando di gara (prevale la legge), a tutte le ipotesi in cui l'aggiudicazione (provvisoria o definitiva) sia avvenuta dalla predetta data in poi (sono esclusi i bandi gara aggiudicati prima del 24 aprile 2017).
L'obbligo va assolto in unica soluzione dall'azienda uscente entro i tre mesi successivi alla data del perfezionamento della successione nella gestione del servizio pubblico. Se la gara è stata aggiudicata tra il 24 aprile 2017 ed il 15 luglio 2021 (data di pubblicazione del documento INPS) i tre mesi decorrono dalla predetta data (quindi c'è tempo sino al 15 ottobre 2021). In caso di mancato versamento o di ritardo si applicano le sanzioni in materia di evasione contributiva (art. 116 legge n. 388/2000)
Datore subentrante
Di regola il gestore subentrante, indipendentemente dalla sussistenza del requisito dimensionale, ossia anche se ha alle sue dipendenze meno di 50 addetti, è tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria limitatamente al personale transitato alle sue dipendenze se precedentemente il gestore uscente era assoggettato allo stesso obbligo. Analogo obbligo, spiega l'INPS, sussiste anche nell'ipotesi di un trasferimento di cui all'articolo 48 del citato comma 7, lettera e) del dl n. 50/2017 e va assolto dal gestore subentrante nei confronti di tutto il personale transitato alle sue dipendenze e precedentemente in carico al gestore uscente.
L'obbligo decorre dalla di trasferimento senza soluzione di continuità del personale in questione, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e prescinde dall'aggiudicazione del bando di gara prima o dopo il 24 aprile 2017.
Erogazione del TFR
I lavoratori coinvolti nell'operazione dovranno presentare domanda per la liquidazione del TFR (o sue anticipazioni) direttamente al datore di lavoro subentrante.
Documenti: Messaggio Inps 2616/2021